Inps, indennità per i lavoratori portuali della Regione Sardegna

Pubblicato il 12 novembre 2021

Con la circolare 12 novembre 2021, n. 171, l’Istituto Previdenziale comunica le indicazioni operative relative all’indennità in favore ai lavoratori portuali operanti nella Regione Sardegna.

La prestazione - disciplinata dall’articolo 40-quater del decreto Sostegni-bis introdotto dalla legge 25 maggio 2021, n. 73 - è destinata alle imprese e lavoratori del settore marittimo ubicati nella Regione Sardegna.

L’indennità (pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria in favore dei suddetti lavoratori) è riconosciuta su istanza degli interessati, per il periodo dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a condizione che:

L’erogazione dell’indennità è alternativa alla nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

Tuttavia i lavoratori potranno continuare a percepire l’indennità di Disoccupazione qualora la stessa risulti ancora spettante per i periodi successivi al 31 dicembre 2021.

L’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in una mensilità, ricompresi i giorni di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

I lavoratori che svolgono altra attività lavorativa dovranno comunicare il proprio reddito presunto, che non dovrà essere superiore a:

Qualora il reddito presunto ecceda le suddette soglie l’indennità non sarà riconosciuta.

Entro il 31 dicembre 2021, l’istante dovrà presentare la domanda tramite PEC al seguente indirizzo: direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it, con oggetto: “Opzione Indennità ex art. 9-bis, comma 2-bis, DL 41/2021 lavoratori portuali Regione Sardegna”.

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