Isopensione, nuove modalità di gestione

Pubblicato il 27 maggio 2022

Facendo seguito al messaggio INPS 5 maggio 2020, n. 1683, con il quale sono state rese note le funzionalità del “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), a disposizione degli enti esodanti per la trasmissione delle istanze di prestazione di esodo in modalità singola o massiva e alla stampa della lettera di certificazione, con il messaggio 27 maggio 2022, n. 2216, l’Istituto Previdenziale comunica le novità in merito alle nuove modalità di gestione del processo per la prestazione di c.d. isopensione (ovvero esodo dei lavoratori anziani), di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Accedendo al servizio “Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”, l’ente esodante potrà:

Ai fini della gestione della prestazione in oggetto, il datore di lavoro dovrà utilizzare:

Presentazione dell’accordo

Tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”, il datore di lavoro dovrà trasmettere alla Struttura Inps competente:

A seguito delle opportune verifiche, la Struttura territoriale INPS trasmetterà la documentazione del datore di lavoro alla Direzione centrale Pensioni.

Per quanto riguarda i nuovi enti esodanti, la Direzione centrale Pensioni assegnerà il codice identificativo e trasmetterà la comunicazione al datore di lavoro.

Domande di certificazione del diritto

Il referente aziendale accreditato - accedendo al PRAT - potrà inserire le domande di certificazione del diritto, nella quale dovrà essere selezionato il piano di esodo.

Per verificare il diritto di accesso alla prestazione bisognerà inserire il codice fiscale dei lavoratori alla seguente voce “Caricamento codici fiscali”.

Il caricamento potrà avvenire anche in modalità massiva, tramite la trasmissione di un file contenente la lista dei lavoratori. A seguito dell’inserimento, per ciascun soggetto verrà generata la domanda “Verifica del diritto a pensione per applicazione art. 4, legge 92/2012”.

Si rammenta che non potranno essere inseriti un numero di codici fiscali superiori al 20% del numero complessivo di lavoratori previsti dagli accordi aziendali.

La struttura territoriale competente dovrà provvedere alla definizione della domanda entro 15 giorni, tramite il sistema “UNICARPE – FELPE”.

La procedura verifica la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata del lavoratore interessato, considerando il massimo di fruizione della prestazione previsto dalla legge.

Il datore di lavoro potrà visionare l’esito di ciascuna domanda nel “Portale prestazioni atipiche”, sezione “Verifica requisiti diritto”, nel caso di verifica positiva sarà indicata la prima data di accesso a pensione.

I soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità dovranno segnalare la certificazione alla casella prestazionearticolo4@inps.it.

Domande di certificazione dell’importo

Il referente aziendale, nella sezione del menù “Calcolo importo e lettere di certificazione” seleziona i lavoratori per i quali è stata già emessa una certificazione positiva per il diritto e quelli per cui dovrà richiedere la certificazione dell’importo. Altresì, bisognerà indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per ciascun soggetto selezionato verrà generata la domanda “Calcolo importo assegno in esodo per applicazione art. 4, legge 92/2012”, la quale dovrà essere definita entro il termine di 15 giorni dalla Struttura territoriale Inps competente.

L’importo si calcola in base alla contribuzione accreditata al momento della lavorazione e della decorrenza per l’accesso all’esodo.

Anche in questo caso, i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità dovranno essere segnalare le certificazioni di importo alla casella prestazionearticolo4@inps.it.

Per le posizioni elaborate con esito positivo verrà pubblicata la lettera di certificazione, la quale conterrà:

Creazione del piano di esodo

Nella sezione “Calcolo importo e lettere di certificazione”, il referente aziendale individua i lavoratori da ricomprendere nel piano di esodo.

Il “PRAT” predispone il costo complessivo analitico per ciascun lavoratore calcolato in base:

 Il costo complessivo è determinato dalla somma dei costi individuali.

Alla voce “Scelta metodo di pagamento”, il datore di lavoro potrà scegliere tra:

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