Inps, nuovi limiti reddituali per la liquidazione dell’assegno di invalidità

Pubblicato il 24 gennaio 2022

L’Inps, con il messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495, comunicava che il requisito dell’inattività lavorativa determinava un requisito essenziale ai fini della liquidazione dell’assegno mensile di invalidità.

Tuttavia, il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, all’articolo 12-ter, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa, prevedendo che il requisito possa intendersi soddisfatto anche qualora la prestazione lavorativa produca un reddito annuale non superiore a 4.931 euro.

Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 215/2021, il diritto all’assegno mensile di invalidità sarà riconosciuto anche nei confronti di coloro che svolgono attività lavorativa, purché il proprio reddito annuale non sia superiore a 4.931 euro.

Le domande non accolte in base al precedente assetto normativo, saranno riesaminate d’ufficio in autotutela, nel rispetto dei parametri previsti dalla nuova disposizione ovvero nel limite del reddito annuo di 4.931.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy