INPS. Pensioni in regime di cumulo

Pubblicato il 03 aprile 2014 L’art. 1, commi da 239 a 246, della Legge n. 228/2012, ha introdotto a decorrere dall’1 gennaio 2013 il cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26, della Legge n. 335/1995, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

Stante quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 3759 dell’1 aprile 2014, ha comunicato di aver aggiornato la procedura di liquidazione delle pensioni per consentire la liquidazione delle pensioni dirette di vecchiaia ed inabilità derivanti dal cumulo dei periodi assicurativi.

Come chiarito nel suddetto messaggio, per tali prestazioni la decorrenza non potrà essere antecedente il mese di febbraio 2013.

Inoltre viene specificato che:

- per le pensioni di vecchiaia e di inabilità ex comma 239, il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’Inps che stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli Enti interessati al regime di cumulo;

- per le pensioni di inabilità ex comma 240 l’Ente tenuto al pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è l’Ente istruttore;

- stante l’integrazione tra Inpdap, Enpals ed Inps le quote di pensione di inabilità ex comma 240 saranno sempre pagate dall’Inps anche nei casi in cui l’ente di ultima iscrizione sia ex-Inpdap ed ex-Enpals;

- nel caso in cui l’Ente Istruttore sia l’INPGI il pagamento delle quote di pensione sarà a carico di detto Ente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy