Inps. Regole per il computo e l’indennizzo dei giorni di congedo parentale

Pubblicato il 19 ottobre 2011 Con messaggio n. 19772 del 18 ottobre 2011, l’Inps fornisce delucidazioni sulle modalità di calcolo dei giorni di congedo parentale (Dlgs n. 151/01), specificando che questo non è fruibile a ore. In particolare, l'Istituto precisa le modalità per il computo e l’indennizzo dei giorni di congedo parentale, quando si presentano eventi sospensivi della prestazione (è il caso della malattia oppure delle ferie o di altri tipi di assenze comunque non indennizzabili) seguiti da giorni festivi, sabati o domeniche.

Si legge che per tali giorni non spetta alcun tipo di indennizzo e che essi non sono quindi computabili in conto congedo parentale. L’unica eccezione ammessa per fruire di permessi calcolati ad ore si ha quando il lavoratore è titolare di due o più rapporti di lavoro part-time orizzontale (o misto) e può astenersi volontariamente a titolo di congedo parentale da uno di questi lavori, per proseguire l’attività nell’altro. In questa ipotesi, per il computo dei mesi di congedo parentale l’assenza si considera per l’intera giornata anche se riguarda solo alcune ore. L’indennità, invece, andrà commisurata effettivamente alle ore di assenza dal lavoro.
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