Inps. Valori aggiornati per la contribuzione volontaria di autonomi e parasubordinati

Pubblicato il 23 febbraio 2011 Con la circolare n. 38/2011, l’Inps ha rilasciato chiarimenti in merito alla contribuzione volontaria per l’anno in corso di lavoratori autonomi e parasubordinati.
 
Nello specifico, l’Ente previdenziale si riferisce a tutti coloro che hanno cessato la loro attività e hanno scelto di continuare a pagare in proprio l'assicurazione per maturare, comunque, il diritto alla pensione.

Di seguito i chiarimenti.

Artigiani e Commercianti. Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali è determinato seguendo i criteri fissati dalla legge n. 233/1990. La contribuzione volontaria di tali categorie di soggetti si calcola applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

Per l’anno 2011, l’importo dei contributi volontari degli artigiani e dei commercianti dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

Artigiani: 20% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; 17% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

Commercianti: 20,09% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; 17,09% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Gestione separata. L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato seguendo le disposizioni dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 184/1997. Per la determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale, pari al 26,00% per l’anno 2011. Dato che il minimale per l'accredito contributivo è fissato, per il 2011, in 14.552 euro, per lo stesso anno l'importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a 3.784 euro, su base annua, e a 315,33 euro su base mensile.
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