Intercettazioni della GdF per il processo penale utilizzabili anche nel tributario

Pubblicato il 10 maggio 2010 Con sentenza n. 10149/2010 la Cassazione ribalta, in favore del Fisco, una sentenza d’appello che bollava le prove penali come non utilizzabili nella procedura di accertamento amministrativo e contenzioso. L’invocata separazione dei giudici coinvolti, dei procedimenti penali e tributari, da parte dei giudici d’appello è un principio inesistente. Al contrario, spiega la Corte, sussiste il principio - ex articolo 63, comma 1, del Dpr 633/72 e articolo 654 del Codice di procedura penale - secondo cui sono utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria gli elementi acquisiti dalla GdF nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, in forza della collaborazione istituzionale tra quest’ultima e gli uffici finanziari. La sentenza vedeva l’Ufficio fondare l’accertamento su intercettazioni telefoniche, che hanno valenza di vere e proprie testimonianze, acquisite dalla GdF in ambito penale dalle quali emergeva che una Srl si era avvalsa di una cartiera come intermediaria.
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