Intercettazioni “video” con il limite del domicilio

Pubblicato il 17 maggio 2008 La Corte Costituzionale ha ribadito che anche le intercettazioni ambientali sono sottoposte a restrizioni, all’insegna dell’inviolabilità del domicilio. La Consulta, con sentenza n. 149 depositata ieri, ha giudicato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Verese (contrasto tra l’art. 266, 2° comma, c.p.p. e l’art. 14 Cost.) circa la mancata estensione delle garanzie della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche ad ogni ripresa visiva effettuata in private dimore.

Secondo la Corte, stante la delicatezza dei diritti in questione, l’assenza di una norma specifica ha come effetto quello di vietare le riprese e rendere inutilizzabili nel processo i risultati delle stesse.
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