Dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le indicazioni operative per le fasi di istruttoria e valutazione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri nel periodo ante e post partum.
Con la nota 8 luglio 2025, n. 5944, l’INL ha specificato le modalità e la documentazione utile per la richiesta di interdizione nel periodo correlato alla gravidanza, quale misura di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte.
La richiesta di interdizione può essere presentata sia dalla lavoratrice che dal datore di lavoro e il provvedimento può essere adottato qualora non sia possibile eliminare il rischio nè sia praticabile lo spostamento ad altra mansione.
La disciplina normativa è contenuta negli agli artt. 6, 7, 17, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro riepiloga le procedure per la richiesta di interdizione anticipata in tutela della lavoratrice madre adibita a lavori pericolosi, faticosi o insalubri ovvero che comportino il trasporto e il sollevamento di pesi, così come prescritto dall’art. 7, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Al fine di circoscrivere l’ambito di applicazione, è bene rammentare che l’elenco dei lavori c.d. faticosi, pericolosi e insalubri ai sensi dell’art. 7 sopracitato, è contenuto nell’Allegato A del medesimo decreto legislativo (anche Testo Unico della maternità e paternità). Nel successivo Allegato B, invece, è contenuto l’elenco di quei lavori che comportino il rischio di esposizione ad agenti e/o condizioni di lavoro per cui è necessario procedere all’emissione di un provvedimento di interdizione anticipata.
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Lavori faticosi, pericolosi, insalubri (All. A) |
Agenti chimici e condizioni di lavoro (All. B) |
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Elenco non esaustivo degli agenti e delle condizioni di lavoro.
Lavoratrici gestanti Agenti
Condizioni di lavoro:
Lavoratrici in periodo successivo al parto.
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La richiesta di interdizione anticipata può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, per il tramite dell’apposita modulistica reperibile sul sito dell’Ente. Alla domanda, devono essere allegati:
Durante l’istruttoria, l’INL territorialmente competente valuterà la documentazione acquisita e la correttezza dei presupposti legittimanti la richiesta di interdizione ovverosia che concorrano congiuntamente le condizioni sancite dalle lettere b) e c), art. 17, comma 2, T.U., secondo cui:
Per quanto attiene la valutazione dei rischi, viene posta particolare attenzione alla presenza di:
Nella fase valutativa, si dovrà verificare se le condizioni di lavoro rientrino tra quelle contemplate agli allegati A, B o C, al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come disposto dall’art. 7, comma 1 e 2 e dell’art. 11, comma 1.
Ai sensi dell’art. 11, del citato T.U., laddove la lavoratrice sia impiegata in condizioni di lavoro specificatamente individuate all’Allegato C, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la sicurezza e la salute, individuando idonee misure di prevenzione e protezione.
Gli effetti della valutazione del rischio, ai sensi del successivo art. 12, lasciano pochi margini di manovra, di talché “qualora i risultati della valutazione di cui all’art. 11 comma 1 rilevino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratici sia evitata modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro”.
Altresì, nel caso in cui detta modifica non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro è tenuto a dare immediata informazione scritta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, affinché venga disposta l’interdizione dal lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 6, durante tutto il periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.
Il provvedimento di interdizione ante e post partum, ai sensi dell’art. 18, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, deve essere emanato entro il termine di sette giorni dalla ricezione della documentazione completa, che costituisce presupposto necessario affinché la lavoratrice si astenga dal lavoro.
L’effettiva astensione dal lavoro decorrerà dalla data di adozione del provvedimento e non già dalla data di presentazione della domanda.
Il provvedimento dovrà essere trasmesso dall'Ufficio territorialmente competente alla lavoratrice, al datore di lavoro e, ove occorra, all'Istituto assicuratore, ai fini del trattamento economico.
Nel caso in cui l’Ufficio ritenga di non dover accogliere la richiesta di interdizione ante o post-partum, comunicherà i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.
Entro l’ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente ai motivi ostativi di concessione, la lavoratrice potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni e, in caso di mancato accoglimento, l’Ente sarà tenuto a comunicare il provvedimento finale di diniego indicandone i relativi motivi.
Se le osservazioni della lavoratrice contengono, invece, elementi di pregiudizio per la salute della stessa, l’ITL potrà valutare una specifica attività ispettiva, volta a verificare l’eventuale incompatibilità della mansione e/o dell’ambiente di lavoro per il conseguente provvedimento di accoglimento.
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