Interesse dell’amministratore e dovere di trasparenza

Pubblicato il 08 gennaio 2019

La Cassazione ha fornito alcune precisazioni per quel che concerne il dovere di trasparenza posto a carico del manager dal primo comma dell’articolo 2391 del Codice civile.

Si tratta, in particolare, della disposizione che impone all’amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che abbia in una determinata operazione della società.

Nel testo della sentenza n. 126 del 7 gennaio 2018, la Corte di legittimità ha, in primo luogo, evidenziato che detto dovere, proprio in quanto rivolto nei confronti “degli altri amministratori e del collegio sindacale”, prescinde dal ruolo ricoperto dall’amministratore nell’organizzazione sociale e sussiste indipendentemente dall’organo competente a esaminare l’operazione.

Dovere ampio per il manager

Lo stesso, così, non deve necessariamente correlarsi a una deliberazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Difatti, le ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell’articolo 2391 hanno carattere eventuale e non incidono sul dovere di comunicazione imposto dal citato primo comma.

Il dovere in esame, inoltre, prescinde dalla eventuale conoscibilità aliunde della notizia, posto che l’informazione richiesta deve essere specificamente data in correlazione con l’operazione, senza che assuma rilievo, in questa sede, stabilire se la notizia debba procedere la riunione o possa essere data nel corso dell’incontro.

Sulla base di questi assunti gli Ermellini hanno respinto la doglianza sollevata dal componente del collegio sindacale di una Spa che si era opposto alla delibera Consob con cui era stato sanzionato per la violazione dell’articolo 149, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 58/1998, per carenze rilevate nell’attività di vigilanza sul rispetto dei doveri previsti dall’articolo 2391 c.c.

Secondo il ricorrente, in particolare, l’articolo in esame era applicabile esclusivamente per il caso di deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, ed aveva errato, quindi, la Corte d’appello (che aveva confermato la sanzione) nel riconoscerne l’applicabilità a una riunione del comitato di controllo interno, priva di funzioni deliberative e istruttorie.

Vincolo anche per riunioni prive di funzioni deliberative e istruttorie

Una lettura, questa, non condivisa dalla Suprema corte secondo la quale, come detto, il dovere di trasparenza in oggetto non deve necessariamente correlarsi a una deliberazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, potendo semplicemente interessare anche una riunione del comitato di controllo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy