Interessi usurari Clausole inefficaci

Pubblicato il 19 aprile 2017

Le disposizioni che prevedono la nullità dei patti contrattuali contenenti degli interessi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte con l’articolo 4 della Legge n. 108/1996), anche se non sono retroattive, comportano l’inefficacia “ex nunc delle clausole dei contratti di mutuo conclusi prima della loro entrata in vigore.

Questo, sulla base del semplice rilievo, operabile anche d’ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si è ancora esaurito.

Inefficacia anche se l’illiceità è sopravvenuta

E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 9450 del 12 aprile 2017, che fa espresso riferimento alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1 del Decreto legge n. 394/2000.

Alla luce di questo orientamento – già affermato nella sentenza di Cassazione n. 17150/2016 – detta ultima norma di interpretazione autentica, secondo la quale la valutazione dell’usurarietà del tasso d’interesse deve essere svolta sulla base di quello pattuito originariamente, “non elimina l’efficacia del rilievo dell’illiceità dovuta al sopravvenuto superamento del tasso soglia ma esclude che possano essere applicare le sanzioni civili e penali”, quelle ossia stabilite all’articolo 644 del Codice penale e all’articolo 1815 del Codice civile.

E’ questa – conclude la Corte – l’unica opzione ermeneutica compatibile con la natura inderogabile ed imperativa della determinazione normativa periodica dei tassi soglia per ciascuna tipologia contrattuale ivi prevista.

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