Intermediari alla cassa per l’imposta di bollo speciale sui capitali rientrati

Pubblicato il 14 luglio 2012 Ultimo giorno utile – lunedì 16 luglio 2012 – per il versamento dell'imposta di bollo sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazioni per gli intermediari bancari e finanziari che operano per conto dei soggetti che hanno aderito allo "scudo fiscale"(articolo 19, commi 6 e seguenti del decreto legge 201/2011).

Si tratta dell'imposta di bollo speciale e dell'imposta straordinaria una tantum sui prelievi del 2011 delle attività finanziarie detenute all'estero.

Per quanto concerne l’imposta di bollo speciale annuale, le aliquote da applicare sono le seguenti: 10 per mille per il 2011, 13,5 per mille per il 2012 e 4 per mille per le annualità seguenti.

Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate in via definitiva dal conto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione e che per questo motivo non risultano più "segretate", si applica una tantum, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille.
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