Intermittente, illegittimo il veto del Ccnl

Pubblicato il 19 novembre 2019

La Cassazione contraddice il Ministero del Lavoro sul ruolo del Ccnl nel ricorso al lavoro intermittente: la disciplina di riferimento non riconosce esplicitamente alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia di contratto.

La sentenza è la n. 29423 del 13 novembre 2019, il provvedimento contraddetto è la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016 del Ministero del Lavoro.

Dunque, niente veto della Contrattazione collettiva in ordine all’utilizzabilità tout-court del contratto di lavoro intermittente, non trova conferma nel dato testuale e sistematico della disciplina di riferimento. E tra le ipotesi di divieto non c’è quella di inerzia o veto delle parti collettive.

Intermittente, il Ccnl individua solo le esigenze

Demandata alla contrattazione collettiva l’individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue.

Il fatto che il legislatore preveda, in assenza o nell’inerzia delle parti sociali, l’intervento sostitutivo del Ministero del Lavoro per “garantire l’operatività” dell’istituto, smentisce il potere di veto del Ccnl.

Nella sentenza un excursus della disciplina che ha regolamentato, dal 2003 (Dlgs 276), il lavoro intermittente e che ha subìto negli anni abrogazioni e ripristini. Oggi tale tipologia è disciplinata dall’articolo 13 del Dlgs 81/2015.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy