Interpello Niente casi ricorrenti Irap

Pubblicato il 29 settembre 2016

Per individuare l’aspetto qualificatorio di una fattispecie si può ricorrere all'istituto dell'interpello solo quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza in relazione all'applicazione della legge e non all'interpretazione della stessa.

Per le fattispecie ricorrenti, invece, è rilevante l’appuramento del fatto (esame fattuale), possibile esclusivamente in sede di accertamento, e non meramente la valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello.

A spiegarlo l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 82 del 28 settembre 2016.

La nuova disciplina degli interpelli - recata dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) come modificata dal Dlgs 156/2015 - consente che l'agenzia delle Entrate possa essere interrogata dal contribuente, attraverso l'interpello, anche nel caso in cui oggetto di obiettiva incertezza non è la norma tributaria in quanto tale ma la qualificazione giuridico-tributaria della fattispecie prospettata dal contribuente, che ha dubbi sulla qualificazione del fatto; le fattispecie ricorrenti, se non caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto dell’istanza.

Per il caso l'Agenzia rimanda alla circolare 28/E/2010

Il medico in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, che chiedeva l'avallo della non sussistenza di un'autonoma organizzazione ai fini dell'Irap, è invitato dall'Agenzia a riferirsi alle indicazioni fornite con la circolare n. 28/E del 2010.

Nella stessa, al punto 4, è precisato che: "si deve ritenere che la stretta disponibilità dello studio attrezzato così come previsto dalla convenzione non possa essere considerata di per sè indice di esistenza dell'autonoma organizzazione per i medici di medicina generale. In altri termini, lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività da parte del medico, mentre l'esistenza dell'autonoma organizzazione è configurabile, ex adverso, in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta."

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