Interposizione giuridica reale. Condanna per bancarotta per distrazione

Pubblicato il 17 gennaio 2012 Una pronuncia della suprema corte di Cassazione, la numero 1217 del 16 gennaio 2012, giudica il ricorso alla interposizione giuridica reale di una società – con la quale le parti, proponendosi di realizzare una determinata finalità, ricorrono alla combinazione di più atti, veri e reali, collegandoli insieme, in modo da giungere al fine ultimo propostosi per via indiretta ed attraverso il concorso e la reciproca reazione delle varie forme giuridiche collegate, tutte corrispondenti al vero e conformi alla dichiarata volontà dei contraenti – non legittimo. La legge lo vieta.

Integra la logica delle bancarotta per distrazione o dissipazione, realizzando l'acquisizione - al patrimonio della società che accetta di fungere da interposta - del finanziamento che, anziché essere destinato a soddisfare gli scopi della finanziata e gli interessi dei suoi creditori, viene dirottato per gli interessi di terzi. Con la conseguenza che il fallimento della prima vale a qualificare come bancarotta fraudolenta l’operazione messa in atto dal responsabile della interposta e dai suoi correi.
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