Black list UE 2026: Ecofin aggiorna l’elenco. Entra il Vietnam

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Il 17 febbraio 2026 il Consiglio dell’Unione europea, riunito in sede Ecofin (Consiglio “Economia e finanza”), ha approvato l’aggiornamento semestrale della lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali (c.d. black list UE).

L’aggiornamento, adottato sulla base delle raccomandazioni del Gruppo “Codice di condotta” sulla tassazione delle imprese e confermato dal COREPER II il 10 febbraio 2026, comporta:

  • l’inserimento di Vietnam e Isole Turks e Caicos;
  • la rimozione di Trinidad e Tobago, Figi e Samoa.

La revisione si inserisce nel meccanismo di monitoraggio istituito dall’Unione europea nel dicembre 2017, volto a contrastare fenomeni di elusione ed evasione fiscale attraverso la promozione degli standard internazionali di trasparenza fiscale, scambio di informazioni e corrette pratiche tributarie.

NOTA BENE: Sempre in data 17 febbraio 2026, il Consiglio Ecofin ha inoltre aggiornato l’Allegato II (c.d. lista grigia), relativo allo stato di avanzamento degli impegni assunti da alcune giurisdizioni non appartenenti all’Unione europea, evidenziando specifiche criticità ancora oggetto di monitoraggio rafforzato, tra cui quelle riferite a Turchia e Montenegro.

Composizione della black list UE a febbraio 2026

A seguito della revisione del 17 febbraio 2026, la black list dell’Unione europea comprende le seguenti 10 giurisdizioni:

  1. Anguilla
  2. Federazione Russa
  3. Guam
  4. Isole Turks e Caicos
  5. Isole Vergini statunitensi
  6. Palau
  7. Panama
  8. Samoa americane
  9. Vanuatu
  10. Vietnam

La lista è allegata alle conclusioni del Consiglio (doc. n. 5869/26) e viene aggiornata con cadenza semestrale.

Motivazioni degli ingressi

Isole Turks e Caicos

Le Isole Turks e Caicos sono state inserite nella black list in quanto ritenute non conformi ai requisiti in materia di sostanza economica.

In particolare, secondo le valutazioni effettuate nell’ambito del Forum OCSE:

  • la giurisdizione facilita l’insediamento di entità offshore prive di adeguata presenza economica reale;
  • non risultano pienamente implementate le raccomandazioni precedentemente formulate in tema di contrasto ai regimi fiscali potenzialmente dannosi.

La riclassificazione è intervenuta dopo una fase di monitoraggio nell’ambito dell’Allegato II (c.d. “lista grigia”), a seguito del mancato consolidamento degli impegni assunti.

Vietnam

Il Vietnam è stato inserito nella lista delle giurisdizioni non cooperative in ragione di una valutazione di “non-compliant” attribuita nel novembre 2025 dal Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La criticità riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, ritenuto non conforme agli standard internazionali.

Il Vietnam era stato rimosso dall’Allegato II nell’ottobre 2025, ma la successiva valutazione negativa ha determinato l’inserimento nella black list. Il Paese ha dichiarato l’intenzione di adeguarsi alle raccomandazioni, anche con riferimento agli obblighi in materia di country-by-country reporting (CbCR).

L’ingresso del Vietnam assume particolare rilievo per gli operatori europei, considerata la rilevanza dei flussi commerciali e produttivi con tale giurisdizione.

Le giurisdizioni rimosse dalla lista

Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago, presente nella black list sin dalla prima adozione del dicembre 2017, è stata rimossa a seguito di una serie di interventi normativi e adesioni agli standard internazionali. In particolare:

  • ha sottoscritto la Convenzione multilaterale OCSE sull’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale (MAAC);
  • ha eliminato il regime delle Free Trade Zones;
  • ha superato le criticità evidenziate dal Forum OCSE sulle pratiche fiscali dannose (FHTP).

Figi

Le Figi sono state rimosse dopo:

  • la firma della MAAC il 15 gennaio 2026;
  • la revisione dei regimi fiscali preferenziali ritenuti potenzialmente distorsivi.

Samoa

Le Samoa sono state eliminate dalla black list a seguito:

  • dell’abolizione del regime offshore per le società internazionali;
  • dell’approvazione di una riforma legislativa il 20 gennaio 2026, finalizzata a rimuovere i profili di dannosità fiscale precedentemente contestati.

Decorrenza delle modifiche

Sotto il profilo operativo, le modifiche producono effetti a decorrere dalla pubblicazione delle conclusioni del Consiglio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

La data del 17 febbraio 2026, relativa all’adozione in sede Ecofin, non costituisce il riferimento temporale ai fini applicativi. Secondo l’orientamento espresso da Assonime (circolare n. 19 del 2023), la pubblicazione in Gazzetta rappresenta la “data spartiacque” per l’individuazione delle operazioni rilevanti.

Tale profilo assume rilievo per:

  • l’applicazione delle normative nazionali che rinviano alla black list UE;
  • la corretta qualificazione temporale delle operazioni transfrontaliere;
  • la gestione degli obblighi dichiarativi e documentali.

Considerazioni finali

L’aggiornamento del 17 febbraio 2026 conferma il ruolo della black list UE quale strumento di pressione nei confronti delle giurisdizioni che non rispettano gli standard internazionali in materia di trasparenza e cooperazione fiscale.

L’inserimento del Vietnam e delle Isole Turks e Caicos amplia il perimetro delle giurisdizioni considerate non cooperative, con potenziali impatti significativi per gli operatori economici dell’Unione europea. Parallelamente, la rimozione di Trinidad e Tobago, Figi e Samoa evidenzia l’efficacia del meccanismo di monitoraggio nel promuovere l’adeguamento normativo.

Per i professionisti del settore fiscale, legale e finanziario, risulta opportuno:

  • monitorare la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;
  • verificare l’esposizione delle imprese assistite verso le giurisdizioni interessate;
  • aggiornare le procedure interne di compliance in funzione delle modifiche intervenute.

Il prossimo aggiornamento semestrale costituirà un ulteriore banco di prova per valutare il grado di adeguamento delle giurisdizioni attualmente inserite nell’Allegato II e l’evoluzione degli standard internazionali di cooperazione fiscale.

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