Interruzione colposa della gravidanza, rimane la procedibilità d'ufficio

Pubblicato il 24 dicembre 2013 Con ordinanza n. 324 del 23 dicembre 2013, la Corte costituzionale si è pronunciata con riferimento al giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 194/1978 contenente “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, promosso dal Tribunale di Treviso per asserita violazione dell'articolo 3 della Carta costituzionale nella parte in cui prevede, per il reato di interruzione colposa della gravidanza, la procedibilità d'ufficio, invece che a querela di parte.

I giudici della Consulta, in particolare, hanno dichiarato la manifesta infondatezza di tale questione di legittimità riportandosi alla costante giurisprudenza della medesima Corte secondo cui “la scelta del regime di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità”.

A seguito alla riforma attuata con la Legge n. 194/1978 – continua la Consulta - non può utilmente proporsi una comparazione tra l'aborto colposo e le lesioni personali colpose, “perché l'aborto colposo è configurato come un reato autonomo, rispetto al quale vengono in rilievo, oltre all'integrità psico-fisica della donna, altri interessi costituzionalmente garantiti, quali quelli relativi alla protezione della maternità”.
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