Intervento ad adiuvandum Per associazioni iscritte

Pubblicato il 17 novembre 2016

E’ legittimo l’intervento ad adiuvandum delle Associazioni di consumatori nei giudizi instaurati dai singoli risparmiatori, ancorché avvenuto in epoca precedente l’introduzione del Codice del consumo (e della class action) e nel vigore della Legge 281/1998.

Per poter intervenire, tuttavia, dette Associazioni dovevano essere inserite nell'elenco di cui all’art. 5 cit. Legge 281/1998 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale); iscrizione avente carattere costitutivo della legittimazione, dunque da allegare da parte degli attori.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 23304 del 16 novembre 2016, nell'ambito di una controversia instaurata da singoli risparmiatori – ove erano poi intervenute due Associazioni -  nei confronti di una Banca, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla negoziazione di prodotti finanziari. 

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