Intimazione della cartella Ici oltre 5 anni? Pretesa tributaria prescritta

Pubblicato il 04 dicembre 2017

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso avanzato da una contribuente avverso la decisione con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l’inammissibilità dell’opposizione dalla medesima presentata rispetto ad un’intimazione di pagamento relativa a cartella di pagamento volta al recupero della imposta comunale sugli immobili (ICI), per le annualità dal 1995 al 1998.

I giudici regionali avevano ritenuto che dall'avviso di ricevimento prodotto in giudizio dal concessionario della riscossione fosse ricavabile la prova della ritualità della notifica della cartella di pagamento presupposta, eseguita da Equitalia a mezzo del servizio postale.

Inoltre – aveva altresì statuito la CTR - l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito risultante dalla cartella esattoriale non impugnata era da ritenere infondata, stante l'applicabilità dell'ordinario termine decennale.

Credito prescritto nel termine proprio del tributo

Da qui il ricorso dinanzi alla Corte di legittimità dove, per contro, è stato accolto il primo motivo di doglianza avanzato dalla contribuente, secondo la quale, diversamente da quanto concluso nella decisione di secondo grado, il credito risultante dalla cartella di pagamento non opposta si era prescritto non già nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., ma nel termine quinquennale proprio del tributo.

Questo termine, nella specie, non era stato infatti rispettato, in quanto l'intimazione di pagamento era stata notificata ben oltre i cinque anni, con conseguente estinzione della pretesa fiscale.

In proposito la Suprema corte – sentenza n. 28576 depositata il 29 novembre 2017 – ha ricordato quanto sancito dalle Sezioni Unite civili con decisione n. 23397/2016, in ordine alla scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produttiva soltanto dell'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.

Un principio, questo, di carattere generale che – avevano precisato le Sezioni unite - “si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via”.

Ove, quindi, per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., salvo che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

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