Investimenti in start-up innovative: alternatività tra detrazioni del 30% e del 50%

Pubblicato il 03 novembre 2025

Nel corso del Question Time del 29 ottobre 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito importanti chiarimenti sulle detrazioni fiscali per gli investimenti in start-up innovative.

La risposta, resa in occasione dell’interrogazione parlamentare n. 5-04587 presentata dall’onorevole Gebhard, ha definito con precisione i limiti di applicazione delle due agevolazioni fiscali alternative previste dal Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012.

L’intervento del MEF si inserisce in un contesto di forte interesse per gli strumenti di incentivo agli investimenti nel capitale di rischio, in particolare per le start-up innovative, che rappresentano un pilastro della crescita economica e della transizione digitale del Paese.

Dubbio interpretativo sollevato in Parlamento

L’interrogante ha evidenziato l’esigenza di chiarire se l’alternatività tra le due detrazioni debba intendersi in senso relativo o assoluto. In altri termini, si chiedeva se il contribuente che effettua un investimento in start-up innovative di importo superiore a 100.000 euro potesse:

oppure se, al contrario, la normativa imponga una scelta rigidamente alternativa, escludendo qualsiasi forma di combinazione tra i due regimi agevolativi.

La domanda nasceva dai dubbi interpretativi legati alla formulazione delle disposizioni e alla coesistenza, nel quadro normativo, di due differenti misure di favore destinate agli investitori in capitale di rischio di start-up innovative.

Contesto normativo di riferimento

La disciplina delle agevolazioni fiscali in esame trova fondamento negli articoli 29 e 29-bis del D.L. 179/2012 (“Decreto Crescita 2.0”), che hanno introdotto misure volte a incentivare gli investimenti privati nelle start-up innovative, favorendo la crescita dell’ecosistema imprenditoriale ad alto contenuto tecnologico.

In sintesi:

Il decreto ministeriale 28 dicembre 2020, all’articolo 1, comma 5, ha stabilito che la detrazione del 50% “è alternativa a quella prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative, e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria”.

A tale interpretazione si era già uniformata l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 2021, che aveva confermato il principio di alternatività tra le due misure.

Chiarimento del MEF: alternatività assoluta tra i due regimi agevolativi

Nella risposta resa in Aula, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato la linea interpretativa già delineata dall’Agenzia delle Entrate, chiarendo che le due agevolazioni sono mutuamente esclusive e non possono essere cumulate, neppure parzialmente, per la stessa operazione finanziaria.

Il MEF ha precisato che, in applicazione del principio di alternatività assoluta, il contribuente che effettua un investimento in una start-up innovativa di importo superiore a 100.000 euro deve scegliere uno solo dei due regimi agevolativi:

Non è dunque possibile combinare le due misure applicando percentuali diverse su porzioni differenti dello stesso investimento.

Tabella di sintesi

Regime agevolativo

Percentuale di detrazione

Limite massimo di investimento

Cumulabilità

Art. 29 D.L. 179/2012

30%

fino a 1.000.000 €

 Non cumulabile

Art. 29-bis D.L. 179/2012

50%

fino a 100.000 €

 Non cumulabile

 

NOTA BENE: Con il chiarimento reso il 29 ottobre 2025, il MEF ha posto fine ai dubbi interpretativi in materia, ribadendo che la scelta tra le due detrazioni deve essere univoca e alternativa.L’intervento conferma la volontà del legislatore di evitare sovrapposizioni tra regimi agevolativi distinti e di garantire coerenza nell’applicazione delle misure di incentivo fiscale a sostegno delle start-up innovative.
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