Investimento e risparmiatori. Senza diritto di recesso l'acquisto delle obbligazioni è nullo

Pubblicato il 04 giugno 2013 Il diritto di recesso accordato all'investitore ai sensi del sesto comma dell'articolo 30 del Decreto legislativo n. 58/1998 e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non solo ne caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche nei casi in cui la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio di investimento diverso, ove ricorra la stessa esigenza. Anche, quindi, quando l'investimento è stato deciso su iniziativa del promotore finanziario al di fuori del servizio di collocamento.

E' quanto precisato dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza n. 13905 depositata il 3 giugno 2013 con riferimento ad una vicenda in cui il risparmiatore aveva acquistato, dietro sollecitazione del promotore di una banca, un pacchetto di obbligazioni che poi si erano rivelate inesigibili a causa del sopravvenuto fallimento della società emittente.

Tra le motivazioni addotte dal risparmiatore per chiedere la nullità dell'acquisto, era stata ritenuta fondata dai giudici di merito, e successivamente anche dalla Corte di legittimità, quella concernente la mancanza, nel contratto, della previsione del diritto di recesso sancito dall'articolo 30 del Testo unico sulla finanza.
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