Invio a San Marino con benefici parziali

Pubblicato il 24 gennaio 2009 L’agenzia delle Entrate con il documento di prassi n. 17/E/2009 afferma che il trattamento di non imponibilità previsto per la cessione triangolare con trasporto dei beni a San Marino a cura del primo cedente non è applicabile se il rapporto tra il cessionario residente e il proprio cliente è un contratto estimatorio. Secondo l’Agenzia, la cessione in oggetto non imponibile nei confronti dell’operatore sammarinese si perfeziona solo nel momento della rivendita dei beni al pubblico, ma questo differimento vanifica l’ipotesi di operazione triangolare non imponibile a monte. Di conseguenza, l’acquisto dei beni da un fornitore italiano deve essere assoggettato a Iva e la fattura va emessa con addebito d’imposta.
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