Invocare il contradditorio. Per gli importatori principio limitato ai soli casi di vizio accertato

Pubblicato il 14 aprile 2010

Con la sentenza n. 8481 del 9 aprile 2010, la Corte di cassazione ha limitato gli effetti di una precedente pronuncia della Corte di Giustizia Ue (causa C-349/07), con cui era stato ribadito che “il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo”. Perciò, i destinatari di decisioni lesive dei loro stessi interessi devono essere messi in condizione di poter esprimere il loro punto di vista (in un termine sufficiente) per dimostrare che gli elementi su cui si basa l’Amministrazione finanziaria non sono fondati.

Con la recente sentenza dei Supremi giudici italiani viene, invece, ristretto il campo di applicazione del sopracitato principio ai soli casi in cui il vizio dell’atto impugnato emerga fin dal primo grado di giudizio. Altrimenti, l’applicazione del principio a tutti i processi in corso potrebbe far cadere qualunque decisione doganale sfavorevole presa verso gli importatori, con notevoli ripercussioni sul bilancio comunitario. Per tali ragioni, la possibilità di assicurare all’importatore un contraddittorio nella fase precedente l’adozione dell’atto di accertamento non viene riconosciuta nei contenziosi tributari in corso.

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