Iper ammortamento. Noleggio, bene al cantiere estero: non è delocalizzazione

Pubblicato il 25 gennaio 2020

L’Agenzia delle Entrate fornisce un parere in merito alla fruibilità dell’Iper ammortamento per i beni, con i requisiti ai fini dell’agevolazione, dati a noleggio a clienti che li utilizzano temporaneamente presso cantieri esteri.

Con la risposta n. 14 del 2020, chiarisce che se i beni mantengono un nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia, il noleggio degli stessi non configura una destinazione a struttura produttiva situata all'estero.

Nel caso esaminato, l'eventuale trasporto del bene al di fuori del territorio dello Stato ha un carattere meramente temporaneo e viene effettuato sulla base di un accordo derogatorio delle condizioni normalmente previste.

Pertanto, l’agevolazione è fruibile in quando il noleggio siffatto non configura delocalizzazione del bene

L’Agenzia spiega che, secondo quanto prescritto dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Dignità, l’agevolazione dell'iper ammortamento, introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Il successivo comma 2 del medesimo articolo dispone che si procede al recupero dell'agevolazione se, nel corso del periodo di fruizione del beneficio, i beni oggetto di agevolazione sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive, anche se appartenenti alla stessa impresa, situate all'estero.

La ratio del meccanismo di recupero dell'agevolazione, nell'ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, è di ostacolare – aggiunge l’Agenzia - comportamenti volti alla fruizione in Italia di un'agevolazione fiscale, sotto forma di maggior ammortamento del bene, in assenza di contributo, da parte del bene stesso, al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ubicata in Italia titolare degli stessi.

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