Iperammortamento. Scaffalature magazzini automatizzati

Pubblicato il 15 ottobre 2019

L’Agenzia delle entrate spiega le modalità di fruizione dell'iperammortamento relativamente ai costi riguardanti la scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione.

La società ha diritto al beneficio (articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) anche per il costo delle scaffalature, inizialmente escluso perché oggetto di stima castale.

La norma di interpretazione autentica ex comma 4 dell'articolo 3-quater del Dl n. 135/2018, infatti, ha eliminato ogni eventuale discriminazione: si deve lo stesso trattamento per entrambe le tipologie di investimento (magazzini non costituenti fabbricati e magazzini oggetto di accatastamento). Di conseguenza, l’istante potrà applicare tale norma con effetto retroattivo agli investimenti realizzati interconnessi e già periziati nel 2018 che potranno, così, beneficiare interamente dell’iperammortamento.

Con la risposta n. 408 del 10 ottobre 2019, è chiarito che alle scaffalature autoportanti, alla luce della loro duplice natura, impiantistica e immobiliare, l’iperammortamento si ripartisce utilizzando il coefficiente di ammortamento fiscale degli immobili e non quello degli impianti.

Le funzioni “immobiliari” svolte da queste ultime (che sono strutture portanti) assumono un ruolo preponderante rispetto alle quelle “impiantistiche” e l’esclusione operata dal decreto semplificazioni della natura immobiliare di questi magazzini, ha l’intento di ricomprenderli oggettivamente nell’agevolazione e non anche di fissare le regole di ammortamento.

Ancora, è chiarito che:

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