Ipoteca a garanzia del credito figura autonoma

Pubblicato il 15 aprile 2015 L’ipoteca iscritta a garanzia del credito secondo l'articolo 77 del d.P.R. n. 602/1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, é una figura autonoma, «non agevolmente inquadrabile in alcuna delle categorie previste dal codice civile».

Essa, perciò, non rientra nel disposto dell’articolo 67 della legge fallimentare, secondo cui sono assoggettabili a revocatoria le sole ipoteche volontarie o giudiziali.

Non è, invero, riconducibile alla prima (quella volontaria), posto che la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario del bene gravato, neppure alla seconda (quella giudiziale), cui la accomuna la subordinazione dell’iscrizione ad un'iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, ma dalla quale si differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, non rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo.

Si tratta, in definitiva, di una figura a sé, autonoma per l'appunto.

Così ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza n. 6997, depositata l’8 aprile 2015, nell'ambito di un procedimento civile sul fallimento di una società a responsabilità limitata.
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