Decreto correttivo Irpef-Ires 2025: modifiche su cooperative compliance e derivazione rafforzata

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Il Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025 è chiamato ad approvare in via definitiva due importanti provvedimenti attuativi della riforma fiscale: il decreto legislativo correttivo Irpef-Ires e il decreto dedicato alla crisi d’impresa e alle disposizioni Iva per il Terzo settore. Si tratta di un passaggio decisivo in vista dell’attuazione della delega fiscale, poiché entrambi i testi recepiscono le osservazioni formulate dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato e intervengono su profili tecnici che hanno richiesto approfondimenti aggiuntivi rispetto alla versione licenziata in prima lettura.

Il decreto correttivo Irpef-Ires, atteso in Consiglio dei ministri per l’approvazione finale dopo aver ottenuto i pareri parlamentari, introduce modifiche rilevanti in materia di adempimento collaborativo, interpelli, operazioni straordinarie, disciplina della derivazione rafforzata e procedure di correzione degli errori contabili. Le modifiche rispondono alla necessità di affinare l’impianto complessivo della riforma, correggendo criticità emerse nella fase di prima applicazione e garantendo maggiore coerenza tra normativa fiscale e principi contabili.

All’ordine del giorno figura anche il secondo decreto attuativo, relativo alla crisi d’impresa e al regime Iva del Terzo settore, che include – tra le misure più attese – la proroga decennale del regime agevolato per gli enti non profit e un chiarimento interpretativo sul trattamento fiscale dei nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Di seguito si analizzeranno in dettaglio le principali novità contenute nel Dlgs correttivo Irpef-Ires, a partire dagli interventi più rilevanti in materia di cooperative compliance.

Cooperative compliance: proroga al 30 settembre 2026 per certificazione del tax control framework

Una delle novità più importanti del decreto correttivo riguarda la disciplina della certificazione del tax control framework, vale a dire il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale richiesto per l’accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del Decreto legislativo n. 128/2015.

Le Commissioni Finanze di Camera e Senato, pur esprimendo parere favorevole, hanno evidenziato alcuni aspetti critici. In particolare, è stato osservato come i primi corsi di formazione per i certificatori del tax control framework non risultano ancora completati. Per questo motivo la Commissione Finanze ha ritenuto opportuno prevedere una disciplina transitoria che consenta l’ingresso nel regime di adempimento collaborativo, subordinandolo alla presentazione della certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale entro un termine adeguato.

Pertanto, il correttivo stabilisce che i dottori commercialisti e gli avvocati iscritti nell’elenco dei certificatori potranno rilasciare la certificazione necessaria fino al 30 settembre 2026, offrendo così più tempo alle imprese che hanno presentato istanza di adesione al regime per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Il rispetto di tale termine è essenziale, poiché la mancata presentazione della certificazione entro la nuova scadenza comporterà l’esclusione dal percorso di ingresso alla cooperative compliance. La scelta del legislatore risponde alle difficoltà che hanno rallentato la costituzione dell’elenco dei certificatori e l’avvio dei percorsi formativi obbligatori, rendendo necessario un adeguamento dei tempi rispetto alle previsioni originarie.

Inoltre, la proroga consente di evitare penalizzazioni nei confronti delle 83 imprese attualmente in attesa di perfezionare l’adesione all’adempimento collaborativo, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate.

In sintesi, l’estensione del termine mira a:

  1. garantire un’applicazione uniforme della disciplina in fase di avvio del nuovo sistema di certificazione;
  2. consentire ai professionisti di completare i percorsi formativi e ottenere l’abilitazione;
  3. evitare esclusioni automatiche non imputabili alle imprese richiedenti ma legate a cause organizzative esterne.

Interpelli: contributo dovuto solo per le istanze complesse

Il decreto correttivo interviene anche sulla disciplina del contributo per la presentazione delle istanze di interpello, modificando la formulazione contenuta nello Statuto del contribuente. La nuova versione chiarisce che il contributo sarà dovuto esclusivamente per le istanze particolarmente complesse, introducendo così una distinzione più netta tra le diverse tipologie di quesiti che possono essere rivolti all’Amministrazione finanziaria.

In caso di mancato versamento del contributo richiesto, l’istanza sarà considerata inammissibile, con conseguente impossibilità per il contribuente di ottenere la risposta qualificata prevista dalla normativa sugli interpelli.

La definizione puntuale delle fattispecie da considerare “complesse” sarà demandata a un Regolamento ministeriale, che dovrà individuare criteri oggettivi e verificabili, garantendo uniformità nell’applicazione della disciplina. Tale intervento recepisce l’osservazione formulata dalla Commissione Finanze del Senato, che aveva sollecitato una delimitazione più precisa dell’ambito delle istanze onerose, al fine di evitare incertezze interpretative e di assicurare coerenza con le finalità di semplificazione della riforma fiscale.

Derivazione rafforzata: estensione alle microimprese

Il decreto correttivo interviene anche sulla disciplina del reddito d’impresa, ampliando in modo significativo l’ambito di applicazione della derivazione rafforzata, il principio secondo cui le qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni temporali adottate nel bilancio civilistico vengono riconosciute anche ai fini fiscali.

Finora questo criterio si applicava principalmente ai soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS e ai soggetti OIC di maggiori dimensioni. Con il nuovo correttivo, invece, la derivazione rafforzata viene estesa anche alle microimprese che decidono di redigere il bilancio in forma ordinaria oppure in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile.

Si tratta di un’estensione importante, poiché consente anche alle realtà di dimensioni più contenute di beneficiare di un maggiore allineamento tra regole contabili e regole fiscali, riducendo i casi in cui si generano divergenze tra valori civilistici e valori rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Restano, invece, escluse dall’applicazione della disciplina le imprese di partecipazione finanziaria e gli enti di investimento, che continueranno a redigere il bilancio e determinare il reddito secondo le regole ordinarie previste per tali categorie.

L’estensione della derivazione rafforzata alle microimprese si applicherà a partire dal periodo d’imposta 2025 e comporterà, per i soggetti che opteranno per una forma di bilancio più strutturata, un quadro fiscale maggiormente coerente con le scelte contabili adottate in sede di redazione del bilancio.

Operazioni straordinarie e riallineamento contabile

Il decreto correttivo interviene in modo significativo sul Decreto legislativo n. 192/2024, modificando l’articolo 10, comma 1, lettera g), per ampliare e rendere più coerente la disciplina del riallineamento tra valori contabili e fiscali nelle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali. L’obiettivo è quello di evitare la formazione di disallineamenti fiscali non giustificati, soprattutto nelle operazioni in cui le scelte contabili effettuate dopo l’aggregazione societaria comportano variazioni nella qualificazione, classificazione o imputazione temporale delle poste di bilancio.

In origine, la disciplina prevista dal Dlgs n. 192/2024 consentiva il riallineamento essenzialmente quando l’operazione comportava il passaggio da un set di principi contabili a un altro, come nel caso della transizione da OIC a IAS/IFRS. Il correttivo estende invece tale possibilità anche alle situazioni in cui le società coinvolte adottano gli stessi principi contabili, ma l’operazione determina comunque modifiche sostanziali nelle categorie patrimoniali iscritte in bilancio. È il caso, ad esempio, di una fusione tra due società OIC adopter in cui l’avviamento dell’incorporata venga ricondotto a una specifica lista clienti, rendendo necessario il riallineamento dei valori fiscali alle nuove classificazioni civilistiche.

La Relazione illustrativa richiama anche l’ipotesi in cui una società IAS/IFRS adopter incorpori una società OIC adopter e proceda all’iscrizione di una lista clienti in luogo dell’avviamento fiscalmente riconosciuto all’incorporata. Anche in questo scenario il decreto correttivo consente ora il riallineamento, evitando difformità tra valori contabili e fiscali derivanti dal diverso trattamento previsto dai due sistemi contabili.

Con questo intervento il legislatore integra e corregge la disciplina originaria del Dlgs n. 192/2024, rendendola più ampia e pienamente coerente con le finalità della derivazione rafforzata, e garantendo un allineamento più stretto tra regole contabili e regole fiscali applicabili alle operazioni straordinarie.

Correzione degli errori contabili: disciplina più restrittiva

Il decreto correttivo interviene anche sulla disciplina della correzione degli errori contabili, modificando nuovamente l’articolo 83 del Tuir e le regole introdotte dal Decreto legge n. 73/2022, successivamente riviste dalla Legge di Bilancio 2023. In origine questa disciplina aveva rappresentato un’importante semplificazione per le imprese, consentendo di correggere determinate inesattezze direttamente in bilancio e riconoscendo automaticamente gli effetti fiscali delle rettifiche, senza dover ricorrere al più complesso meccanismo delle dichiarazioni integrative.

Il nuovo correttivo restringe sensibilmente questo ambito. La correzione degli errori direttamente in bilancio sarà consentita soltanto quando l’errore possa essere qualificato come non rilevante secondo i criteri dei principi contabili OIC 29 o IAS 8 e, soprattutto, quando la rettifica venga effettuata entro il bilancio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso.

In tutte le altre situazioni – cioè in presenza di errori rilevanti o quando la correzione avviene oltre il periodo temporale consentito – le imprese dovranno tornare a utilizzare le dichiarazioni integrative, con un conseguente aggravio in termini di complessità procedurale.

L’intervento normativo rappresenta, di fatto, un passo indietro rispetto alla precedente linea di semplificazione. La nuova disciplina introduce margini di valutazione soggettiva – in particolare sulla rilevanza dell’errore – e un timing molto stringente, elementi che potrebbero aumentare l’incertezza applicativa e ridurre l’efficacia operativa dell’istituto.

Crisi d’impresa e Terzo settore: proroga del regime Iva e chiarimenti sul Tuir

Accanto al decreto correttivo Irpef-Ires, il Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025 esaminerà anche un secondo decreto legislativo che interviene su due ambiti specifici:

  • il regime Iva applicabile agli enti del Terzo settore,
  • la disciplina fiscale connessa alla crisi d’impresa.

Il provvedimento prevede, innanzitutto, una proroga decennale dell’attuale regime Iva per gli enti non profit, estendendone l’applicazione sino al 31 dicembre 2035. Tale scelta consente alle organizzazioni del Terzo settore di continuare a operare con il quadro impositivo oggi vigente, evitando la necessità di adeguarsi alle modifiche previste dal diritto unionale già dal 1° gennaio 2026.

Sul fronte della crisi d’impresa, il decreto recepisce l’indicazione formulata dalla Commissione Finanze della Camera, introducendo una norma di interpretazione autentica relativa all’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir. L’intervento punta a chiarire il trattamento fiscale dei nuovi istituti – sia liquidatori sia non liquidatori – introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo n. 14/2019), rafforzando la certezza del diritto e garantendo un’applicazione omogenea della disciplina nei casi di ristrutturazione aziendale.

Il completamento di questo decreto lascia tuttavia ancora in sospeso un tassello della riforma fiscale: il decreto dedicato ai tributi locali, già approvato in prima lettura ma non inserito all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025, che rimane pertanto in attesa di esame definitivo.

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