Ipoteca sui beni del fondo. Per l'illegittimità va provata l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia

Pubblicato il 11 novembre 2013 La Commissione tributaria provinciale di Lecco, con la sentenza n. 89/03/13, ha dichiarato infondato il ricorso di un contribuente contro l'iscrizione ipotecaria che Equitalia, in considerazione di diversi crediti vantati dal Fisco, aveva provveduto ad effettuare sui beni conferiti in un fondo patrimoniale.

Secondo il ricorrente, preso atto della costituzione in fondo patrimoniale dei beni ipotecati, i giudici provinciali avrebbero dovuto accertare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e, conseguentemente, dichiarare l'impignorabilità dei detti beni.

Diverso è, tuttavia, il parere della Commissione. In particolare, nel testo della sentenza di primo grado è stato, infatti, ricordato che “qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che – in ragione dell'appartenenza al fondo – venga dichiarata, ai sensi dell'articolo 170 del Codice civile, l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza”.
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