Ipoteca. Trascorso un anno è necessaria una nuova intimazione ad adempiere

Pubblicato il 16 aprile 2012 Con la sentenza n. 7/9/12, la Ctr Puglia esamina il ricorso di Equitalia contro la decisione di primo grado a favore di un contribuente che aveva contestato l’omessa notificazione della cartella di pagamento prima dell’iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà, con conseguente violazione dell’articolo 50, comma 2 del Dpr n. 602/73.

Proprio facendo appello a tale disposto normativo, che prevede esplicitamente che nei casi in cui l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento sia necessaria la notifica di una nuova intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, il contribuente aveva lamentato come l’iscrizione ipotecaria che lo riguardava non fosse stata preceduta da alcuna notifica di intimazione a pagare.

La Commissione regionale della Puglia, rigettando il ricorso, ha concordato con il contrbuente ritenendo l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente di riscossione sia da considerarsi illegittima. Proprio il citato articolo 50, comma 2, del Dpr 602/73 impone, infatti, la necessità di una nuova notifica di intimazione di pagamento, dal momento che se dopo un anno l’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento perde efficacia ai fini dell'espropriazione forzata lo stesso effetto si produce ai fini dell'iscrizione ipotecaria.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Uso di telecamere pubbliche per sanzioni disciplinari: a quali condizioni?

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Tassa Ue di 3 euro sui pacchi, da luglio 2026

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Assonime: analisi legge sull’IA. Responsabilità umana e delle imprese

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy