Irap esclusa per compensi di sindaco e revisore

Pubblicato il 03 novembre 2016

La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso presentato da un commercialista, afferma che lo stesso non è soggetto ad Irap per i compensi relativi all’attività di amministratore, sindaco e revisore di una società se è possibile scindere, in concreto, le diverse categorie di compensi conseguiti.

Il contribuente, avendo iniziato la controversia per richiedere il rimborso Irap, lamentava che i giudici di merito avevano disatteso la domanda diretta ad accertare l’esenzione dall’Irap per i compensi conseguiti come membro di collegio sindacale, in quanto non era dimostrato che per il reddito derivante da questo incarico il contribuente “non abbia utilizzato la propria autonoma organizzazione”.

Il commercialista che è sindaco e revisore non è soggetto ad Irap per il reddito netto di tali attività

Con ordinanza n. 22138 del 2 novembre 2016, la Corte di cassazione riassume i principi regolatori della materia via via enucleati da diverse pronunce:

l'attività svolta dal commercialista non è soggetta a Irap se manca l'autonoma organizzazione, che sussiste solo se il professionista adopera beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero ricorre in modo non occasionale al lavoro di terzi. L’imposta quindi si applica solo sull’eccedenza dei compensi rispetto alla capacità produttiva personale del commercialista.

Di conseguenza, il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società non è soggetto all'imposta per il reddito netto di tali attività.

Per dover pagare l’Irap non è sufficiente che il professionista operi in uno studio professionale, posto che tale presupposto non fa emergere il requisito dell’autonoma organizzazione.

Il reddito netto conseguenziale all’attività di amministratore, revisore e sindaco di società non è soggetto ad Irap se è possibile scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.

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