Irap esclusa dal profitto

Pubblicato il 31 marzo 2016

La legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta Irap, non trattandosi, quest’ultima, di un’imposta sui redditi in senso tecnico.

Così, nella quantificazione del profitto del reato sequestrabile, non va tenuto in considerazione l’eventuale mancato pagamento dell’Irap che venga rilevato insieme all’omissione di una pluralità di tributi.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 12810 depositata il 30 marzo 2016.

Profitto confiscabile da rideterminare

I giudici di legittimità, in particolare, hanno parzialmente annullato, senza rinvio, l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in relazione al reato di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi. Nello specifico, era stata contestata all’imputato la mancata presentazione delle dichiarazioni Ires, Irap e Iva relative a diverse annualità.

La Suprema corte ha, quindi, disposto l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al valore corrispondente a titolo di Irap mentre il profitto confiscabile, in questo contesto, è stato rideterminato nell’importo individuato esclusivamente a titolo di Ires e Iva.

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