IRAP. Invio dati rilevanti: regole MEF

Pubblicato il 01 aprile 2021

Pubblicato il Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 30 marzo 2021, recante individuazione e modalità di invio al Ministero dell’economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il provvedimento a breve approderà in Gazzetta Ufficiale.

Nel decreto vengono disciplinate le disposizioni in materia di:

Il decreto prevede che, a decorrere dall’anno 2021, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione nel sito Internet www.finanze.gov.it trasmettano, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuta per l’anno in corso, mediante il loro inserimento in un’apposita applicazione denominata “Gestione IRAP”, che, previa abilitazione, è resa disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Nel Portale del Federalismo fiscale devono essere compilati i campi dedicati alle aliquote complessivamente applicabili per le singole fattispecie, alle deduzioni, alle detrazioni, ai crediti d’imposta, alle norme nazionali e regionali di riferimento, agli aiuti di Stato, con separata evidenza di quelli non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione.

Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati trasmessi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano reinseriscono i suddetti dati entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi.

La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del MEF provvede alla pubblicazione dei dati inseriti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel sito www.finanze.gov.it entro quindici giorni lavorativi successivi alla data del loro inserimento.

Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario, la Regione interessata reinserisce i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive entro 30 giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.

Infine, all’articolo 3 del decreto del 30 marzo, si prevede che ai fini della predisposizione e della successiva pubblicazione sul sito www.agenziaentrate.gov.it dei software di compilazione e di controllo del modello di dichiarazione dell’IRAP, l’Agenzia delle entrate tiene conto dei dati pubblicati ai sensi del decreto in oggetto

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