Irap senza vecchio raddoppio dei termini

Pubblicato il 26 agosto 2017

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 20435 del 25 agosto 2017, interviene a chiarire che il raddoppio dei termini di accertamento non si applica - ratione temporis - alle dichiarazioni Irap.

Il regime del raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti, abrogato a decorrere dal periodo d'imposta 2016, valeva solo per le imposte che ricadevano tra i reati tributari, puniti con sanzioni penali (Imposte redditi e Iva).

Spiega l'ordinanza che l'Irap è un'imposta per la quale non sono previste sanzioni penali, pertanto è illegittimo l'accertamento oltre i termini decadenziali.

Nel caso, invece, delle imposte derivanti dalle dichiarazioni e dall'Iva, la disciplina transitoria distingue:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Precompilata 2026, guida Entrate online: accesso, invio, scadenze e novità

04/05/2026

Sfratti più veloci: le nuove misure del Governo sul rilascio immobili

04/05/2026

Decreto Carburanti ter: nuove accise su benzina e gasolio dal 2 maggio 2026

04/05/2026

Responsabilità solidale negli appalti: F24 senza compensazione

04/05/2026

DURC e soglia 150 euro: sanzioni civili escluse dal calcolo

04/05/2026

Concordato minore, guida dei commercialisti su proposta, piano e omologazione

04/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy