Irpef. Nuovi scaglioni di reddito e addizionale regionale. Istruzioni dalle Finanze

Pubblicato il 01 febbraio 2022

Con effetto dal 1° gennaio 2022, la legge di bilancio n. 234/2021 ha apportato modifiche all’art. 11 del Tuir – DPR n. 917/1986 – riducendo da cinque a quattro gli scaglioni a cui sono collegate le aliquote Irpef di determinazione del reddito dei soggetti.

Pertanto, ora l’Irpef è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del Tuir, aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, in sostituzione di quelli applicabili fino al 31 dicembre 2021:

a) fino a 15.000 euro;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

d) oltre 50.000 euro.

Scaglioni di reddito e addizionale regionale all’Irpef

La modifica degli scaglioni di reddito ha ripercussione anche sull’addizionale regionale: infatti l’art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 dispone che l’addizionale regionale sia determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. Pertanto la rivisitazione degli scaglioni Irpef ha effetto anche ai fini del calcolo del tributo regionale.

Sul punto è intervenuto il Dipartimento delle Finanze che, con risoluzione n. 2 del 1° febbraio 2022, richiama l’attenzione sugli adempimenti a cui devono attenersi le regioni e Province autonome a causa delle variazioni operate dalla legge di bilancio 2022.

Poiché le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dal Tuir, la legge n. 234/2021 stabilisce la proroga del termine entro cui tali enti devono emanare la legge per disciplinare il tributo in parola nel 2022, che deve tenere conto delle variazioni riguardanti gli scaglioni, al 31 marzo di tale anno.

Si aggiunge che tale legge dovrà essere pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il termine del 31 marzo 2022.

Altra data da tenere presente per Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è quella del 13 maggio 2022: entro detto termine è necessario trasmettere i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef ai fini della pubblicazione sul sito finanze.gov.it.

La risoluzione n. 2/DF/2022 precisa che:

- qualora una regione mantenga l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale in parola, non è tenuta ad adempiere a quanto indicato dalla legge n. 234 del 2021, potendo già inserire i dati rilevanti per la determinazione del tributo nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale, rimanendo comunque fermo il termine del 13 maggio 2022;

- se l’ente, invece, ha deliberato una legge entro il 31 dicembre 2021 modificando la disciplina dell’addizionale regionale all’Irpef – sulla base, però, del vecchio sistema di scaglioni – è indispensabile che si provveda ad approvare una nuova legge che tenga conto della diversa articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale in linea con i nuovi scaglioni di reddito Irpef

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