Irregolarità Pat. Sanabili entro un termine perentorio

Pubblicato il 10 maggio 2017

L’irregolarità degli atti redatti e trasmessi in violazione delle norme disciplinanti il processo amministrativo telematico, è sanabile mediante l’assegnazione, alla parte, di un termine perentorio per la regolarizzazione nelle forme di legge, a pena di irricevibilità degli atti medesimi.

E’ quanto affermato dal Tar per la Calabria, con ordinanza n. 69 del 26 aprile 2017, nell'ambito di una controversia concernente una richiesta di annullamento (e sospensione cautelare) del decreto prefettizio che vietava al ricorrente la detenzione di armi.

Poiché, all'interno del fascicolo informatico, risultavano mancanti alcuni documenti in digitale, previsti dalla normativa sul Pat, i giudici amministrativi hanno ritenuto di assegnare al ricorrente un termine perentorio di 60 giorni onde sanare dette irregolarità e provvedere ai richiesti adempimenti.

Hanno tuttavia provveduto, a prescindere dalle predette irregolarità processuali, a pronunciarsi sulla domanda cautelare di sospensione del decreto (rigettandola), al fine di garantire l’immediatezza delle tutela giurisdizionale, che ne costituisce tratto caratterizzante.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Reddito di Libertà: nuove domande dal 12 maggio 2025

08/05/2025

TFR mensile, il no definitivo: Cassazione e INL chiudono ogni spazio interpretativo

08/05/2025

Web Tax: saldo 2024 in scadenza e nuove regole acconto 2025

08/05/2025

Decreto correttivo bis: cosa cambia per CPB, adempimenti e sanzioni

08/05/2025

Sempre più vicino l'avvio del Portale nazionale del sommerso

08/05/2025

Stranieri: sì al lavoro nelle more della conversione del permesso

08/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy