La relazione tra regime forfetario e trasferimento della residenza fiscale all’estero è un tema di rilievo per i professionisti che usufruiscono di questo trattamento agevolato, disciplinato dalla Legge n. 190/2014. In particolare, l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) — che sancisce la perdita della residenza fiscale italiana — costituisce una delle cause ostative alla permanenza nel regime forfetario.
Su questo aspetto, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 149 del 9 giugno 2025, ha fornito un chiarimento rilevante: l’uscita dal regime forfetario non avviene nell’anno in cui ci si iscrive all’AIRE, ma a partire dall’anno successivo, e non comporta l’obbligo di rettificare le fatture già emesse in regime agevolato.
Questa interpretazione contribuisce a garantire certezza nei rapporti fiscali ed evita che i contribuenti si trovino a dover rielaborare retroattivamente la propria documentazione contabile, con aggravio di adempimenti.
Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. È destinato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, in possesso di precisi requisiti e in assenza di cause ostative.
Secondo il comma 54, possono accedervi i contribuenti che, nell’anno precedente:
Il regime prevede vantaggi quali:
Il comma 57 della stessa Legge elenca le cause ostative all’applicazione del regime. In particolare, la lettera b) esclude i soggetti non residenti, a meno che:
Cessazione del regime: immediata e differita
Con riferimento, invece, alle cause di ''cessazione'' del regime, il comma 71, modificato dall’art. 1, comma 54, lett. b), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, distingue due fattispecie.
Questa regola è stata confermata dalla Circolare n. 10/E del 10 aprile 2019 e dalla Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, che ribadiscono l’assenza di decadenza in corso d’anno, salvo diversa previsione.
Al contrario, il superamento della soglia di 85.000 euro ma non di 100.000 non determina effetti nell’anno in corso, ma comporta la fuoriuscita dal regime forfetario nell’anno successivo.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 149 del 9 giugno 2025 riguarda proprio un ingegnere italiano in regime forfetario che, nel corso del 2024, ha presentato richiesta di iscrizione all’AIRE, con decorrenza fissata al 15 maggio 2024. Tuttavia, l’esito positivo della richiesta è stato comunicato solo nel febbraio 2025. Nel frattempo, durante tutto il 2024, il professionista aveva continuato a emettere regolarmente fatture in regime forfetario, quindi senza applicazione dell’IVA né della ritenuta d’acconto, come previsto dalle semplificazioni del regime agevolato.
Il contribuente ha, quindi, presentato istanza di interpello per chiedere se, in considerazione della perdita della residenza fiscale italiana, fosse tenuto a rettificare le fatture già emesse durante il 2024, eventualmente tramite note di credito e la successiva riemissione delle fatture secondo il regime ordinario.
In particolare, l’istante ipotizzava l’obbligo di rettificare l’intera fatturazione dell’anno, emettendo le relative note di credito e nuove fatture secondo il regime fiscale ordinario, con applicazione di IVA e ritenuta d’acconto, ritenendo che la perdita del requisito della residenza, anche se formalizzata nel 2025, avesse effetti già nel periodo d’imposta 2024.
Contrariamente all’interpretazione proposta dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 149 del 9 giugno 2025, ha confermato che la fuoriuscita dal regime forfetario in caso di perdita dei requisiti — tra cui rientra anche il trasferimento della residenza fiscale all’estero — non avviene nell’anno stesso in cui si verifica l’evento, ma soltanto a partire dall’anno successivo.
Richiamando quanto previsto dal comma 71 della Legge n. 190/2014, e in linea con quanto già espresso nella circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, infatti, l’Agenzia ha ribadito che la cessazione immediata si verifica solo in caso di superamento dei 100.000 euro di ricavi o compensi. In assenza di tale superamento, come nel caso in esame, l’iscrizione all’AIRE nel 2024 non determina la decadenza immediata dal regime agevolato.
Pertanto, il contribuente ha legittimamente applicato il regime forfetario per l’intero anno 2024, e non è tenuto a rettificare le fatture già emesse senza IVA e ritenuta d’acconto, né a rielaborarle secondo le regole del regime ordinario. La transizione al regime ordinario avverrà automaticamente a decorrere dal 1° gennaio 2025, senza necessità di ulteriori adempimenti correttivi per l’anno precedente.
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