Iscrizione ipotecaria nulla senza contraddittorio

Pubblicato il 13 febbraio 2016

Anche prima dell'iscrizione ipotecaria è necessario il contraddittorio preventivo, in sua assenza, infatti, viene violato il diritto di partecipazione al procedimento che è garantito al contribuente dalla Carta dei diritti fondamentali della Ue.

Lo precisa l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2879, depositata in data 12 febbraio 2016, con la quale i Supremi giudici hanno richiamato una precedente decisione più favorevole al contribuente e trascurato l'ultima pronuncia delle Sezioni Unite in tema di contraddittorio.

Il fatto

Una contribuente impugna di fronte al giudice tributario l'atto di un'iscrizione ipotecaria eccependo, tra i diversi motivi, il fatto che la stessa non era stata preceduta da una specifica intimazione all'adempimento.

La Commissione tributaria regionale respinge il ricorso, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria non rientra nell'ambito dell'esecuzione forzata e, dunque, non è necessario un atto prodromico di intimazione al pagamento. Si ricorre così in Cassazione.

Nulla l'iscrizione ipotecaria senza previa comunicazione al contribuente

La Corte di Cassazione riprende i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza 19667/2014 (penultima pronuncia in materia di contraddittorio), secondo la quale l'iscrizione ipotecaria non può essere eseguita senza alcuna precedente comunicazione.

Si tratta di una pronuncia più favorevole al contribuente, che ribadisce infatti il diritto “alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. In virtù di ciò, infatti, il Fisco doveva informare il contribuente dell'intenzione di iscrivere ipoteca, con un termine (per esempio) di 30 giorni, per presentare eventuali osservazioni o per effettuare il pagamento.

Di fronte ad una omessa attivazione del necessario contraddittorio endoprocedimentale, l'iscrizione ipotecaria è, dunque, da considerarsi illegittima.

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