Iscrizione presso la Consob per i revisori estranei all'Unione europea

Pubblicato il 14 agosto 2010 La Consob, con deliberazione del 27 luglio 2010 pubblicata nella G.U. del 12 agosto, ha diffuso le modalità che devono seguire i revisori e gli enti di revisione dei Paesi terzi, quindi non Ue, per l'iscrizione nell'Albo della commissione.

I revisori e gli enti di revisione di Paesi terzi (allegato 1 alla delibera) che rilasciano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entità di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli esercizi che si chiudono entro il termine del 30 giugno 2011, devono provvedere ad iscriversi nella Sezione A dell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'art.161 del Testo Unico (D. Lgs. 58/98), relativa ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi, di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il medesimo Albo speciale contiene anche la sezione B alla quale devono iscriversi i revisori e gli enti di revisione di Paesi terzi non inclusi nell'allegato 1 della delibera che rilasciano relazioni di revisione sui conti annuali o consolidati delle entità di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La mancata iscrizione produce l'inefficacia delle relazioni di revisione dei conti annuali o consolidati.
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