ISCRO: come prepararsi alla scadenza del 31 ottobre

Pubblicato il 31 ottobre 2025

Scade il 31 ottobre 2025 il termine entro cui è possibile presentare domanda per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO): la piattaforma per l’istanza, aperta il 16 giugno come annunciato nel messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025, sarà infatti utilizzabile entro la fine del mese di ottobre 2025.

Di seguito, una panoramica di questo importante sostegno economico.

Normativa di riferimento

L’ISCRO è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio 2021 come risposta alla crescente esigenza di protezione sociale dei professionisti autonomi non ordinistici.

A seguito della fase sperimentale e dei dati raccolti sul tasso di adesione e l’efficacia della misura, l’ISCRO è stata poi istituzionalizzata in via definitiva dal 1° gennaio 2024 con la legge di bilancio 2024: il riconoscimento "a regime" dell’ISCRO ha confermato dunque la volontà del legislatore di strutturare un sistema di protezione permanente per il lavoro autonomo, andando oltre l’ottica emergenziale.

A sostegno della stabilizzazione della misura, la legge di bilancio 2024 ha inoltre previsto un aumento dell’aliquota contributiva dello 0,35% per gli iscritti alla Gestione separata, incremento finalizzato a garantire la sostenibilità finanziaria del fondo destinato all’erogazione dell’indennità, integrando le risorse pubbliche con un contributo specifico da parte dei potenziali beneficiari.

Un ulteriore riferimento normativo rilevante è costituito dal decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 che, all’articolo 17 bis, ha modificato il comma 155 della legge n. 213/2023, chiarendo aspetti interpretativi relativi all’accesso alla prestazione e alle modalità di coordinamento con altre misure di welfare.

Destinatari e requisiti

Destinatari

La prestazione è destinata a un segmento ben definito di lavoratori autonomi, esclusi dalle tradizionali misure di disoccupazione.

Sono ammessi dunque alla richiesta dell’ISCRO i soggetti che:

NOTA BENE: la misura non si applica ai lavoratori subordinati, agli iscritti a casse professionali privatizzate, né ai soggetti che beneficiano di altre forme di ammortizzatori sociali incompatibili (come ad esempio trattamenti pensionistici o prestazioni assistenziali specifiche).

Requisiti soggettivi

Il professionista deve risultare formalmente iscritto alla Gestione separata Inps, ai sensi dell’articolo 2, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335; l’iscrizione non avviene in modo automatico con il solo versamento dei contributi o con la presentazione delle dichiarazioni fiscali, ma deve essere effettuata direttamente dall’interessato tramite l’apposita procedura Inps. L’omissione dell’iscrizione, anche in presenza di versamenti contributivi, comporta l’inammissibilità della domanda.

Il richiedente non deve essere assicurato presso altre forme obbligatorie di previdenza. L’ISCRO è destinata, infatti, esclusivamente a chi ha la Gestione separata Inps come unica forma previdenziale attiva, condizione che esclude i soggetti iscritti anche in via secondaria ad altri regimi previdenziali (ad esempio Inail, casse ordinistiche o Inps dipendenti).

Il richiedente non deve percepire trattamenti pensionistici diretti (pensione di vecchiaia, anticipata, invalidità totale o altra prestazione pensionistica diretta). Inoltre, l’indennità è incompatibile con l’assegno di inclusione introdotto dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48.

Requisiti economici

Uno dei requisiti centrali per ottenere l’ISCRO è la verifica di un calo significativo del reddito da lavoro autonomo.

In particolare, il reddito da lavoro autonomo dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda deve risultare inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti (2022 e 2023).

Oltre al calo percentuale del reddito, è richiesto anche il rispetto di una soglia massima di reddito assoluto: il reddito dell’anno precedente (2024) non deve superare i 12.000 euro, soglia che viene peraltro rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il richiedente deve infine risultare in regola con gli obblighi contributivi alla data di presentazione della domanda: eventuali situazioni debitorie non regolarizzate con l’Inps comportano il rigetto dell’istanza.

Requisiti amministrativi

La partita IVA riferita all’attività che ha generato l’iscrizione alla Gestione separata deve risultare attiva da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda: non è ammessa l’attivazione di partita IVA successiva, anche se riferita alla stessa attività.

Si tratta di un requisito pensato per escludere accessi strumentali alla misura da parte di soggetti che attivano l’attività professionale in prossimità della domanda, garantendo così una maggiore aderenza alla finalità dell’ISCRO come tutela per chi esercita effettivamente e stabilmente attività autonoma.

Come già anticipato, l’iscrizione alla Gestione separata deve essere espressamente effettuata dal soggetto mediante le procedure previste dall’Inps.

Non è sufficiente che siano stati versati i contributi: l’iscrizione deve essere formalizzata come atto amministrativo, pena l’inammissibilità della richiesta.

Importo

Secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e come confermato dalla circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024, l’importo dell’ISCRO 2025 è determinato nel modo seguente:

Il reddito da lavoro autonomo da considerare per il calcolo deve essere coerente con quanto dichiarato ai fini fiscali (quadro RE, RH o LM del modello Redditi PF), al netto dei costi deducibili e al lordo delle imposte.

Limiti minimo e massimo

La normativa prevede un tetto minimo e uno massimo per l’importo mensile della prestazione, che agiscono come soglie di protezione per evitare importi troppo bassi o eccessivamente elevati; tali soglie sono peraltro soggette ad adeguamento annuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per il 2025, gli importi sono:

Qualche esempio

NOTA BENE: l’ISCRO richiede che il reddito del 2024 sia inferiore al 70% della media 2022-2023 e non superi 12.000 euro

1. Verifica del requisito reddituale per l’accesso:

Il requisito reddituale è soddisfatto

2. Calcolo dell’importo ISCRO 2025:

Risultato: poiché l’importo mensile calcolato (229,17 euro) è inferiore al minimo previsto (250 euro), si applica il valore minimo di legge, pari a 250 euro al mese.

Importo ISCRO riconosciuto: 250 euro x 6 mesi = 1.500 euro totali

Durata e periodicità dell’erogazione

L’ISCRO viene erogata mensilmente per un periodo massimo di sei mesi consecutivi a partire dalla data di accoglimento della domanda.

La prestazione non è rinnovabile per l’anno in corso e non prevede il frazionamento o la sospensione temporanea.

Una volta avviato il pagamento, l’indennità viene corrisposta senza soluzione di continuità per sei mensilità, salvo il verificarsi di cause di decadenza o revoca.

NOTA BENE: l’indennità non è frazionabile, neanche per mesi parzialmente maturati e non dà diritto alla contribuzione figurativa, pertanto il periodo di fruizione non è utile ai fini pensionistici.

Trattamento fiscale

L’importo percepito a titolo di indennità ISCRO è assoggettato a regime fiscale ordinario, in base alle disposizioni contenute nell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Ne deriva che:

Regime forfettario

Un aspetto rilevante riguarda il trattamento fiscale dei soggetti che aderiscono al regime forfettario ex art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014.

In tal caso:

Questo significa che i professionisti in regime forfettario ricevono l’intero importo lordo dell’indennità ISCRO, ma saranno tenuti a includerlo nel computo del reddito imponibile forfettario, con i relativi effetti sulla tassazione applicata.

Compatibilità e incompatibilità

L’indennità non è compatibile con:

La percezione anche parziale o temporanea di una di queste prestazioni comporta dunque la decadenza immediata del diritto all’ISCRO, con obbligo di restituzione delle mensilità percepite indebitamente.

L’ISCRO è invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità (AOI), previsto dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, a condizione che il soggetto continui a svolgere attività professionale in modo compatibile con la riduzione della capacità lavorativa e che permangano i requisiti economici e soggettivi per l’accesso all’ISCRO.

NOTA BENE: chi ha già beneficiato dell’ISCRO nel 2024 non può accedere alla prestazione per l’anno 2025; la misura non è ripetibile nel biennio successivo all’anno di percezione, anche in caso di decadenza anticipata dal beneficio; possono presentare domanda nel 2025 solo coloro che non hanno percepito l’indennità nel 2024 o la cui domanda è stata respinta o revocata prima dell’erogazione.

Partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale

Uno degli elementi distintivi dell’ISCRO, a partire dalla sua stabilizzazione a regime dal 1° gennaio 2024, è l’integrazione con le politiche attive del lavoro.

In particolare, la normativa prevede un obbligo di partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale per tutti i beneficiari.

Tale obbligo non è meramente accessorio, ma rappresenta una condizione essenziale per la fruizione dell’indennità, rafforzando la finalità della misura: sostenere il reddito in modo temporaneo, promuovendo contestualmente la continuità e l’adeguamento professionale del lavoratore autonomo.

La finalità principale è quella di:

L’indennità ISCRO, in quanto prestazione soggetta a condizionalità, impone dunque al beneficiario l’adesione a percorsi formativi che dovranno essere definiti con decreto attuativo del ministero del lavoro, di concerto con il ministero dell’economia. Ad oggi, i criteri e le modalità specifiche dei percorsi obbligatori non sono ancora stati adottati, ma si conferma che la partecipazione sarà vincolante per la conservazione del beneficio.

In attesa del decreto attuativo, la normativa prevede che, al momento della presentazione della domanda ISCRO 2025, il richiedente autorizzi l’Inps a trasmettere i propri dati ai soggetti deputati alla gestione delle politiche attive del lavoro che avranno il compito di:

Come fare la domanda

La domanda per l’indennità ISCRO 2025 deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica; secondo quanto indicato nel messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025, il periodo per la trasmissione delle domande di ISCRO 2025 è compreso tra il 16 giugno 2025 e il 31 ottobre 2025.

La trasmissione della domanda ISCRO deve avvenire esclusivamente tramite il portale istituzionale dell’Inps (www.Inps.it), utilizzando i consueti strumenti di autenticazione previsti per l’accesso ai servizi digitali.

Credenziali ammesse:

In alternativa, la domanda può essere trasmessa:

Per accedere al servizio, occorre:

  1. collegarsi al sito www.Inps.it;
  2. digitare nel motore di ricerca interno “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, oppure seguire il percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità > Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità > Vedi tutti nella sezione “Strumenti” > **Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
  3. autenticarsi con una delle credenziali digitali abilitate (SPID, CIE, CNS);
  4. selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”;
  5. compilare il modulo online;
  6. allegare eventuale documentazione integrativa (se richiesta);
  7. inviare la domanda e salvare/ricevere la ricevuta di protocollazione.

In breve

Base di calcolo

25% della media dei redditi 2022 e 2023

Periodo di riferimento

Semestre (6 mesi consecutivi)

Importo minimo mensile ISCRO

250 euro

Importo massimo mensile ISCRO

800 euro

Reddito massimo ammissibile (2024)

12.000 euro (rivalutato ISTAT)

Soglia di accesso

Reddito 2024 < 70% della media 2022-2023

Tassazione

Ritenuta 20% (non dovuta in regime forfettario)

Contribuzione figurativa

Non prevista

Trattamento fiscale e durata

Durata

6 mesi consecutivi, non frazionabili

Periodicità

Mensile, importo fisso, senza rivalutazione infrannuale

Contribuzione figurativa

Non prevista

Tassazione ordinaria

Ritenuta d’acconto del 20% (non applicata in regime forfettario)

Reddito imponibile

Sì, concorre alla formazione del reddito complessivo (o imponibile forfettario)

Prestazioni incompatibili

Pensioni, NASpI, DIS-COLL, ALAS, Assegno di inclusione

Prestazioni compatibili

Assegno ordinario di invalidità (AOI)

Ripetibilità

Non ripetibile nel biennio successivo alla fruizione

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