E’ legittima la mancata traduzione dell'arrestato che si trovi in temporaneo isolamento, in quanto sottoposto a "tampone faringeo" per verificare la positività al Coronavirus e in attesa di esito.
In tale condizione è infatti ravvisabile un assoluto impedimento a comparire all'interrogatorio per la identificazione, impedimento giustificativo della sospensione dei termini per l’audizione dell’arrestato.
Tuttavia, se la convalida dell’arresto è stata pronunciata senza lo svolgimento dell'udienza, pur fissata, e senza la partecipazione del difensore dell'arrestato o, in sua assenza, di quello eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4, cod. proc. pen., viene a determinarsi una nullità assoluta e insanabile, relativa alla assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
E’ quanto statuito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 23951 del 20 agosto 2020, nell’annullare, senza rinvio, un’ordinanza della Corte d’appello, limitatamente alla convalida dell'arresto, ma non anche al titolo cautelare contestualmente emesso.
Si trattava della convalida dell'arresto di un uomo, operato su iniziativa della polizia giudiziaria sulla base di un mandato di arresto europeo, per reati di furto aggravato.
Avverso l'ordinanza, la difesa dell’indagato aveva proposto ricorso, deducendo un’erronea applicazione della legge penale per violazione del diritto di difesa, con riferimento alla mancata partecipazione del difensore e dell'arrestato all'udienza prevista dall'art. 13 della Legge n. 69/2005.
Secondo la Suprema corte, il motivo di doglianza era fondato, limitatamente, però, alla mancata partecipazione del difensore all'udienza fissata per la convalida.
Da qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, solo con riferimento alla convalida dell'arresto e non anche al titolo cautelare.
Sul punto, gli Ermellini hanno infatti ribadito che, “nel caso in cui l'ordinanza applicativa della misura cautelare sia contenuta nel medesimo documento con il quale è stata disposta la convalida, essa costituisce provvedimento distinto e del tutto indipendente e autonomo, avente presupposto e finalità diverse, cosicché la invalidità del primo non si estende alla seconda”.
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