Istanza di cooperazione rafforzata delle imprese estere. Regole attuative

Pubblicato il 17 aprile 2019

L’agenzia delle Entrate fissa le regole della competenza per l’istanza di accesso alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata da parte delle imprese estere.

Per favorire il rapporto Amministrazione finanziaria-contribuente, il Dl n. 50/2017 ha introdotto, nel sistema tributario italiano, un istituto di comunicazione e cooperazione rafforzata rivolto alle imprese estere appartenenti a gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a un miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie, appartenenti al medesimo gruppo societario.

Se l’impresa estera ritiene che l’attività esercitata in Italia costituisca una stabile organizzazione, può presentare istanza per l’individuazione della sua sussistenza o meno e, in caso positivo, per la determinazione dei redditi a essa imputabili e della base imponibile ai fini Iva.

Competenza per la procedura di cooperazione e collaborazione

Il provvedimento n. 95765 del 16 aprile 2019 dell’agenzia delle Entrate approva il modello “Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata”, a disposizione degli utenti sul sito dell’Agenzia, da presentare in via telematica all’ufficio Adempimento collaborativo della direzione centrale Grandi contribuenti, che viene, quindi, deputato ad essere l’organo competente in materia.

L’invio va effettuato:

Invece, per le attività relative all’accertamento e alla definizione delle imposte dovute dalla stabile organizzazione sulla base dei redditi e delle operazioni rilevanti ai fini Iva a essa imputabili, la competenza è affidata alle articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della stabile organizzazione eventualmente individuata nel territorio nazionale.

Sussistenza di una stabile organizzazione: versamento dei debiti tributari

Dopo la ricezione dell’istanza, inizia la fase istruttoria, al termine della quale avviene il rilascio di un atto conclusivo dell’istruttoria, nel quale l’Agenzia descrive le valutazioni di fatto e di diritto in base alle quali è stata ammessa od esclusa la sussistenza di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Se viene accertata la sussistenza, l’Agenzia, per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, trasmette alla società un invito per definire, in contraddittorio, i debiti tributari della stabile organizzazione.

Previste sanzioni amministrative ridotte alla metà per le società che decidono di estinguere i suddetti debiti tributari della stabile organizzazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy