Il cancelliere può dare attestazione, anche postuma, dell’impossibilità di procedere alla notifica dell’istanza di fallimento a mezzo PEC.
L’articolo 15, comma 3 della Legge fallimentare, infatti, non prevede particolari formalità al riguardo, né richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l’esito negativo dell’invio.
Così la Corte di cassazione, con ordinanza n. 21965 del 12 ottobre 2020, a conferma della decisione con cui la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo di una società debitrice.
La Corte territoriale aveva ritenuto che, nella vicenda in esame, la notificazione dell’istanza di fallimento fosse stata ritualmente effettuata con il deposito presso la casa comunale dopo l’esito negativo dei tentativi di notifica compiuti a mezzo di PEC dalla cancelleria e presso la sede della società dall’Ufficiale giudiziario.
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