Istanze per il mantenimento dei Giudici di pace da inviare entro due mesi

Pubblicato il 09 febbraio 2013 Il ministero della Giustizia, con nota del 4 febbraio 2013, ricorda agli Enti locali che siano interessati al mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace soppressi ai sensi del Decreto legislativo n. 156/2012, che dovranno inviare la relativa richiesta, come disposto dall’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto citato, entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet del Ministero della Giustizia delle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso provvedimento nonché delle “Istruzioni per il mantenimento degli uffici con oneri a carico degli enti locali”.

La detta pubblicazione – precisa il dicastero - verrà effettuata sul Bollettino Ufficiale del prossimo 28 febbraio 2013 ed a partire da tale data i Comuni potranno inoltrare le proprie istanze secondo le modalità e con le formalità indicate; il termine per l’invio delle richieste cadrà a fine aprile.

Per contro, le istanze già inoltrate al Ministero prima della suddetta pubblicazione verranno considerate irricevibili in quanto irritualmente formulate prima del termine di decorrenza. Per le stesse, pertanto, occorrerà procedere ad una nuova riformulazione nelle forme e termini  specificamente individuati.
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