Istigazione con negazionismo da due a sei anni

Pubblicato il 29 giugno 2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016 è stata pubblicata la Legge che interviene a modificare l'articolo 3 della Legge n.  654/1975, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

In particolare, la Legge n. 115 del 16 giugno 2016 - in vigore dal 13 luglio - introduce, dopo il comma 3 dell’articolo 3 citato, un nuovo comma 3-bis che prevede la pena della reclusione, da due a sei anni, nei casi in cui la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

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