Istituiti i codici tributo per la regolarizzazione dei redditi scudati

Pubblicato il 09 ottobre 2009

L’articolo 13-bis del Dl 78/09 ha indicato le modalità per il rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero e ha istituito un’imposta straordinaria sulle suddette attività, che gli intermediari devono versare per favorire l’emersione delle ricchezze detenute fuori dal territorio dello Stato.

A tal fine, l’agenzia delle Entrate è intervenuta – risoluzione n. 257 dell’8 ottobre 2009 – per istituire i codici tributo, che dovranno essere utilizzati entro la scadenza fissata del 16 ottobre 2009. Entro tale data, infatti gli intermediari dovranno versare l’imposta straordinaria del 5% e l’imposta sostitutiva del 27% relative alle regolarizzazioni e ai rimpatri effettuati dai contribuenti nel mese di settembre.

I codici tributo da utilizzare per i casi di rimpatrio e regolarizzazione sono:

“8107” denominato “Imposta straordinaria per le attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate”

“8108” denominato “Imposta straordinaria per le attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate”

Entrambi i codici devono essere indicati nella “Sezione Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, mentre nel campo “anno di riferimento” si deve indicare l’anno in cui si effettua il pagamento.

Per la determinazione dei redditi derivante dalle attività rimpatriate, in alternativa alla modalità di tassazione analitica (DL n. 350/2001), può essere utilizzato il criterio presuntivo che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 27% (DL n. 167/1990).

Per il versamento della suddetta imposta è stato istituito il seguente codice:

“1827” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività rimpatriati e/o regolarizzate detenute all’estero”.

Anche per questo codice, in sede di compilazione del modello F24, valgono le stesse indicazioni rilasciate per i due precedenti codici tributo.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy