Istituiti nuovi codici per l’F24

Pubblicato il 03 maggio 2011 Il 2 maggio 2011, con le risoluzioni 51 e 52, l’agenzia delle Entrate istituisce i nuovi codici:

- per il versamento con F24 delle somme scaturite dai controlli formali delle dichiarazioni (risoluzione 51/2011);

- per l’utilizzo in compensazione, con F24, del credito d’imposta da parte dei contribuenti che hanno subito la ritenuta sull’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata e richiesta al fondo pensione (risoluzione 52/2011).

Nella risoluzione 52 si ricorda che “le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato”.

Di seguito sono riportati i codici con le denominazioni.

“9008” (art. 36 ter, dPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva per lavoro straordinario e premi di produttività- art. 2, dl. n. 93/08- IMPOSTA);

“9009” (art.36 ter, dPR n.600/73 - Imposta sostitutiva per lavoro straordinario e premi di produttività - art. 2, dl. n. 93/08- INTERESSI);

“9015” (art.36 ter, dPR n.600/73 - Imposta sostitutiva per lavoro straordinario e premi di produttività - art. 2, dl. n. 93/08- SANZIONI);

“9019” (art. 36 ter, dPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi- art. 1, commi da 96 a 117, l. n. 244/07-IMPOSTA);

“9025” (art. 36 ter, dPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - art. 1, commi da 96 a 117, l. n. 244/07-INTERESSI);

“9029” (art. 36 ter, dPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - art. 1, commi da 96 a 117, l. n. 244/07-SANZIONI).

“6833” (Credito d’imposta reintegro somme anticipate ai sensi dell’art. 11, c. 8, D.Lgs. 252/2005).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INAIL: operativo il nuovo servizio online “Istanza di rateazione” per debiti contributivi

13/05/2026

Corte Costituzionale: retroattiva la lex mitior per le sanzioni amministrative

13/05/2026

Magistrati onorari: illegittima la rinuncia ai diritti UE dopo la stabilizzazione

13/05/2026

CPB 2026-2027: approvata la nuova metodologia per i soggetti ISA

13/05/2026

Fondi interprofessionali 2026: nuove Linee Guida su governance e formazione

13/05/2026

Equo compenso editori, via libera dalla Corte UE

13/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy