Istituti di patronato: regolamentata l’intermediazione

Pubblicato il 16 novembre 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2015, ha regolamentato lo svolgimento delle attività di intermediazione di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 276/2003, svolte dgli Istituto di Patronato e di assistenza sociale

L’attività è svolta mediante la raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, la preselezione e costituzione di relative banche dati, la promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione, l'orientamento professionale, la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.

Le attività in questione dovranno essere espletate presso i locali degli Istituti di patronato al di  fuori  dell'orario di lavoro di cui al decreto del Ministro del lavoro n. 193/2008, nonché con l'osservanza di un orario di apertura al pubblico non inferiore a sei ore settimanali.

Prestazioni a pagamento

Sempre il DM 16 settembre 2015 individua le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'art. 13 della Legge n. 152/2001, per le quali è ammesso il pagamento, a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari, di un contributo per l'erogazione del servizio.

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