Istruzioni IoLavoro, le indicazioni INPS a pochi mesi dalla fine dell'incentivo

Pubblicato il 05 novembre 2020

Con la Circolare 26 ottobre 2020, n. 124, l'Istituto previdenziale rende note le modalità di fruizione dell'IncentivO Lavoro, in attuazione del Decreto Direttoriale ANPAL 11 febbraio 2020, n. 52, per le assunzioni a tempo indeterminato avvenute dal 1° gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, fermo restando i limiti dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, per i rapporti di lavoro che si realizzino nell'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla residenza del lavoratore, nei limiti delle risorse stanziate. 

Ambito di applicazione

La previsione dell'incentivo in trattazione è rinvenibile al comma 247, art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui, anche per l'anno 2020, venivano stanziati 500 milioni di euro da accreditare sui programmi nazionali e regionali e sui programmi operativi complementari, per favorire le assunzioni nelle regioni "meno sviluppate" o "in transizione". Altresì, in ragione dell'individuazione dell'ANPAL circa la disponibilità di somme aggiuntive dirette alle regioni "più sviluppate", l'agevolazione per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è stata, sostanzialmente, estesa a tutto il territorio nazionale, ancorché nei limiti delle risorse stanziate e di seguito indicate:

Programma operativo nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" a valere per le regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)

€ 234.000.000

Programma operativo nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" a valere per le regioni "più sviluppate" (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio)

€ 12.400.000

Programma operativo complementare "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" a valere per le regioni "meno sviluppate" o "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna)

€ 83.000.000

A tal fine, si segnala sin da ora che, ove intervenga una modifica della sede di lavoro idonea a variare l'accesso ad uno dei macro-contenitori sopra riportati, l'incentivo potrà essere fruito solo previa verifica di disponibilità delle risorse sul contatore regionale di destinazione.

L'incentivo è destinato ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratori disoccupati ai sensi dell'art. 19, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e dell'art. 4, comma 15-quater, Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

Ai fini dell'individuazione dei datori di lavoro privati, in linea con quanto già adottato dall'Istituto previdenziale nelle precedenti istruzioni amministrative (v. Circolari INPS n. 17/2015, n. 178/2015, n. 56/2016, n. 90/2016, n. 109/2017, n. 40/2018, n. 57/2020), sono esclusi dall'ambito di applicazione esclusivamente le pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, potranno avere accesso al beneficio in oggetto, oltreché i datori di lavoro privati stricto sensu intesi, anche non imprenditori, i seguenti Enti pubblici economici e non economici ovvero le imprese a partecipazione pubblica:

Rapporti di lavoro incentivati

Ai sensi dell'art. 2, Decreto Direttoriale ANPAL 11 febbraio 2020, il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, persone disoccupate ai sensi della normativa vigente ed in possesso delle seguenti caratteristiche:

Tali soggetti, salvo i casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato, non devono aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro che assume nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata. Ai sensi dell'art. 4 del predetto Decreto Direttoriale di attuazione, l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante, siano essi a tempo pieno o parziale ed anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Restano, dunque, esclusi dall'applicazione dell'IncentivO Lavoro i rapporti di lavoro domestico o intermittente ovvero i contratti di apprendistato di primo e terzo livello (rispettivamente per l'acquisizione della qualifica o del diploma professionale o per l'alta formazione e ricerca).

Nei casi in cui l'assunzione venga effettuata con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto dei limiti espressamente previsti dalla contrattazione collettiva applicata, l'agevolazione sarà debitamente riproporzionata anche con riferimento ai termini dell'importo massimo agevolabile (euro 8.060,00 su base annua).

Per quanto concerne i casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato di soggetti con almeno 25 anni di età, pur non essendo richiesto il requisito di assenza di rapporti di lavoro con il datore di lavoro che assume nei sei mesi precedenti, resta fermo il requisito previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto direttoriale e consistente nell'essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Ciò può tradursi in una esclusione dall'incentivo per le trasformazioni a tempo indeterminato intervenute successivamente al sesto mese di assunzione con contratto a tempo determinato. Invero, la nuova previsione, che abbandona il principio già sancito nelle precedenti agevolazioni similari, appare conforme al dettato dell'art. 4, comma 3, Decreto Direttoriale ANPAL 11 febbraio 2020, n. 52, nella parte in cui ai fini della trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato non è richiesto esclusivamente il requisito di disoccupazione previsto dall'art. 2, comma 2, dovendo intendersi applicabile il limite, per i lavoratori ultraventicinquenni, dell'essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ai sensi del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017.

L'incentivo, come ribadito dal punto 5), della Circolare INPS 26 ottobre 2020, n. 124, è riconosciuto per un solo rapporto, non potendo essere rilasciata una nuova autorizzazione per le nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da un altro datore di lavoro.

Misura dell'incentivo

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, fino all'importo massimo di euro 8.060,00 su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione o trasformazione. Pertanto, nei rapporti a tempo pieno la soglia massima è pari a:

Fermo restando che i predetti limiti dovranno essere riproporzionati in caso di rapporti a tempo parziale, sono espressamente esclusi dallo sgravio in trattazione:

Si rammenta che, come di consueto, nei casi di trasformazione di rapporti a termine, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% previsto per i contratti a tempo determinato in applicazione del comma 30, art. 2, Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Circolare INPS 19 marzo 2018, n. 49, p.5).

L'agevolazione sarà fruibile, mediante conguaglio sulle denunce contributive sino al 28 febbraio 2022, per il mese di competenza gennaio 2022.

Condizioni di fruizione

Il diritto alla fruizione del beneficio è subordinato al rispetto dei principi generali sanciti dall'art. 31, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, commi 1175-1176 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, l'agevolazione non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dal contratto collettivo (es. cambi appalto) o nei casi di violazione del diritto di precedenza in conformità con quanto stabilito nell'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7/2016, secondo cui, sintantoché il lavoratore non eserciti espressamente la propria volontà alla riassunzione, il datore di lavoro può legittimamente procedere alle assunzioni o trasformazioni di contratti in essere di altri lavoratori.

Altresì, l'incentivo non spetta nella ipotesi in cui vi siano in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale ad eccezione delle assunzioni di lavoratori inquadrati in livelli diversi da quelli posseduti dai lavoratori sospesi o destinati ad una unità produttiva non oggetto di sospensione.

L'incentivo non può essere riconosciuto per l'assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti l'instaurazione dei rapporti di lavoro da datori di lavoro che presentino assetti proprietari coincidenti, ovvero rapporti di controllo o collegamento con il datore di lavoro che assume.

Come noto, la fruizione dell'incentivo in trattazione è subordinata al rispetto degli obblighi contributivi e normativi, anche relativamente alla tutela delle condizioni di lavoro, nonché al rispetto delle previsioni previste dagli accordi o contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il datore di lavoro non deve aver riportato condanne penali o sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'allegato A del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, in materia di DURC.  

Coordinamento e cumulabilità con altri incentivi

Come disposto dall'art. 8, Decreto Direttoriale 11 febbraio 2020, n. 52, e dai successivi chiarimenti intervenuti con il Decreto 21 febbraio 2020, n. 66, l'IncentivO Lavoro è cumulabile con le agevolazioni previste dall'art. 8, Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 marzo 2019, n. 26, fruibile per le assunzioni di soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza, nonché con l'esonero volto all'assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età previsto dall'art. 1, comma 100 e ss., Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In tale ultima ipotesi, la soglia massima richiedibile riferita all'incentivo IoLavoro verrà riparametrata in euro 5.060 annui, atteso che il citato sgravio, previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2018, fissa l'importo massimo riconoscibile in euro 3.000 su base annua. Pertanto, lo sgravio in trattazione sarà cumulabile nei limiti della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, già epurata dell'esonero del 50% sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro introdotto dalla predetta legge di stabilità.

Inoltre, atteso che l'esposizione sul flusso Uniemens dell'incentivo IoLavoro potrà avvenire a decorrere dal mese di competenza novembre 2020, con recupero degli arretrati da gennaio ad ottobre 2020, sarà consigliabile prestare attenzione relativamente alla Decontribuzione Sud prevista dalla Circolare 24 ottobre 2020, n. 122, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Invero, atteso che l'applicazione della Decontribuzione suddetta è fruibile nei limiti della contribuzione dovuta, potrebbe generarsi un doppio credito sul mese di competenza ottobre 2020. 

Richiesta dell'incentivo

I datori di lavoro che intenderanno fruire dell'incentivo in trattazione potranno effettuare l'istanza attraverso il servizio disponibile alla sezione "Portale delle Agevolazioni (Ex DiResCo)", anche preliminarmente all'assunzione, comunicando i seguenti dati:

L'Istituto procederà, dunque, a:

Ove l'istanza di prenotazione venga accolta, il datore di lavoro dovrà confermare, entro dieci giorni di calendario, la prenotazione effettuata a suo favore nonché i dati dell'assunzione effettuata.

Esposizione sul flusso Uniemens

L'esposizione nel flusso Uniemens avverrà, a partire dal mese di competenza novembre 2020:

Con il medesimo ordine, gli incentivi in cumulo con l'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 100 e ss., Legge n. 205/2017, andranno esposti con i codici: L532; L533; L534; L535.

 

QUADRO NORMATIVO

Circolare INPS 26 ottobre 2020, n. 124

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