Istruzioni per bomba sul web? Confermata la condanna penale

Pubblicato il 18 maggio 2018

E’ stata confermata, dalla Corte di cassazione, la condanna penale impartita dai giudici di merito ad un uomo, ritenuto colpevole per avere fornito sulle pagine di un sito web da lui attivato, istruzioni dettagliate per la preparazione e l'uso di materiali esplosivi ed aggressivi chimici pericolosi.

In particolare, l’imputato aveva inserito alcune pagine web e diversi collegamenti denominati "costruisci un fumogeno" e una "bomba facile facile", contenenti files di testo costituenti le istruzioni per il confezionamento di tali ordigni.

Reato di pericolo permanente

La Suprema corte, con sentenza n. 21948 del 17 maggio 2018, ha ritenuto condivisibile la motivazione con cui la Corte di appello aveva osservato che il reato contestato, di cui all'articolo 2-bis della Legge n. 895/1967, rientra nello schema tipico dei reati di pericolo eventualmente permanenti.

Per questi reati, la relativa consumazione, anche se iniziata al momento del primo verificarsi della situazione di pericolo, si protrae per l'intera durata dell'offesa e, dunque, “fino a quando la predetta esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato abbia eventualmente a protrarsi”.

In questo modo, gli Ermellini hanno replicato alla eccezione di prescrizione del delitto contestato sollevata dall’imputato, correlata – a suo dire - al carattere istantaneo della fattispecie incriminatrice.

Nella specie, poiché le istruzioni per la fabbricazione dei congegni esplosivi erano state pubblicate in rete fin dal 2005, quando, ossia, era stato attivato il sito web sul quale esse erano state inserite, e che, alla data del 31 gennaio 2008, le dette istruzioni erano ancora visibili, doveva ritenersi che la lesione del bene giuridico si fosse protratta fino a tale momento, con conseguente slittamento del dies a quo del termine di prescrizione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy