Istruzioni per la riduzione dei premi assicurativi a favore delle aziende artigiane

Pubblicato il 17 febbraio 2011 Con la circolare n. 16/2011, l’Inail detta le istruzioni operative necessarie al recupero delle riduzioni dei premi per gli artigiani per gli anni 2008, 2009 e 2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 780 e 781, della Legge n. 296/2006 e del Decreto ministeriale 2 dicembre 2010.

Quest'ultimo ha stabilito che le misure di riduzione sull’ammontare complessivo dei premi assicurativi dovuti per gli anni dal 2008 al 2010 siano pari al 2% per l’anno 2008; all’1,88% per l’anno 2009; al 2,10% per l’anno 2010.

A sua volta, la legge Finanziaria 2007 ha previsto che la riduzione si applichi alle imprese artigiane purché ricorra il requisito della regolarità con tutti gli obblighi in materia di sicurezza e l’assenza di infortuni nel biennio precedente la richiesta. In merito a quest’ultimo requisito, l'Istituto assicuratore precisa che il biennio di riferimento è quello che precede ogni singola annualità cui si riferisce il premio dovuto a titolo di regolazione.

Nella circolare, l’Inail dichiara che ai fini dell’applicazione della riduzione si considerano gli infortuni denunciati nel biennio di riferimento e non si tiene conto degli infortuni in franchigia e “in itinere”. L’Istituto provvederà ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione del beneficio.

La riduzione si applica sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia ai premi della polizza dipendenti (premi ordinari).

Secondo quanto previsto dalla citata legge Finanziaria 2007, l’applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, si è deciso di acquisire la richiesta in questione con la dichiarazione annuale delle retribuzioni in occasione dell’autoliquidazione.
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